Ordinanza n. 35/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
- art. 10legge 218/1952
- art. 8legge 218/1952
- art. 9legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 8legge 1338/1962
- art. 6legge 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, lett. a), e 9, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.
1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti"), e dell'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come
modificato dall'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promosso
con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 dal Pretore di Messina nel
procedimento civile vertente tra Laurencic La Rosa Margherita e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
Serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1987 il Pretore
di Messina ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in
combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218, come modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del
1962, e con l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962,
nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di
riversibilità a carico dell'I.N.P.S. per chi sia già titolare di
pensione diretta a carico dello stesso Istituto, allorché, per
effetto del cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito;
che secondo il giudice a quo nessuna delle decisioni rese in
materia dalla Corte costituzionale avrebbe preso in esame in modo
specifico l'ipotesi considerata con la conseguenza della permanente
vigenza delle norme impugnate;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 314 del 3 dicembre
1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 "per quanto
concerne tutte le sue residue applicazioni, ormai divenute
manifestamente incompatibili con il principio generale
d'eguaglianza";
che, conseguentemente, è venuta meno ogni preclusione
all'integrazione al minimo nelle ipotesi, contemplate dalla citata
norma, di contitolarità di più pensioni allorché, per effetto del
cumulo, venga superato il trattamento minimo garantito (fatto salvo
il limite temporale segnato dal 1° ottobre 1983, data d'entrata in
vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638);
che le altre disposizioni richiamate dal giudice a quo risultano
denunziate sotto il profilo della mancata previsione di una deroga al
generale divieto d'integrazione posto dal citato art. 2, onde il
riferimento ad esse è strumentale rispetto alla censura prospettata,
la quale direttamente concerne tale ultima norma;
che, pertanto, la questione, anche a prescindere dall'omessa
motivazione circa la rilevanza, è imammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a),
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in
combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile
1952, n. 218 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), come
modificato dall'art. 8 della legge n. 1338 del 1962, e con l'art. 9,
ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962 - già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 314 del 3 dicembre
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte