Ordinanza n. 35/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 444legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma
secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 27 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di
Reina Bruno, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
101, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare al giudizio abbreviato per il giudice per le indagini
preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha,
tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte
in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio
abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia
rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui
all'art. 444 dello stesso codice"; che, pertanto, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101,
76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte