Ordinanza n. 35/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 738Codice di procedura civile
- art. 213Codice di procedura civile
- art. 737d.lgs. 286/1998
- art. 14d.P.R. 394/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il
12 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 19 gennaio 2001 (n. 10 ordinanze)
dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, rispettivamente
iscritte dal n. 345 al n. 347 e dal n. 615 al n. 624 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20 e n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con tre ordinanze in data 12 gennaio 2001 (r.o. da
n. 345 a n. 347 del 2001) e con dieci ordinanze in data 19 gennaio
2001 (r.o. da n. 615 a n. 624 del 2001), tutte di analogo contenuto,
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il
provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisca una
forma di "detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in
carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea
e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc.
civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente
inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e
dell'esplicazione delle difese";
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni
addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto
un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate
dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di
espulsione;
l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero
l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,
contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del
trattenimento;
l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un
limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,
conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al giudice
di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del
trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e
bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e
della salvaguardia della libertà personale dello straniero;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate;
che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del
d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel
quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è
privo del requisito della forza di legge e pertanto non può
costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad
opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di
soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le
disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra
l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a
ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della
Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,
che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona
trattenuta, tenuto altresì conto che l'art. 738, terzo comma, cod.
proc. civ. attribuirebbe al giudice il potere di verificare sia
l'attività svolta dal questore ai fini dell'espulsione sia
l'eventuale esistenza di situazioni ostative all'espulsione.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che le prime due questioni, sollevate in tutte le ordinanze
di rimessione, investono l'art. 14, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, della cui legittimità il Tribunale di Milano
dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 della Costituzione,
nella parte in cui dispone che alla convalida del trattenimento
presso un centro di permanenza temporanea e assistenza dello
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi
la disciplina degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura
civile, e, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione,
nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in
ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di
polizia quale concreto impedimento alla esecuzione immediata
dell'accompagnamento alla frontiera e in ordine alla fondatezza delle
ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di un'ipotesi di
divieto di espulsione;
che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la
procedura camerale, quando sia prevista senza l'imposizione di
specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il
diritto di difesa, e l'adottarla in vista della esigenza di
speditezza e semplificazione delle forme processuali è una scelta
che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti,
può compiere e che sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non
si risolva nella violazione di specifici precetti costituzionali e
non sia viziata da irragionevolezza (sentenze n. 573 e 543 del 1989;
ordinanza n. 121 del 1994);
che nella specie, mentre le esigenze di speditezza e
semplificazione formale cui la procedura intende rispondere sono
innegabili, non risultano violati né il principio del
contraddittorio né altre regole generali del processo: il giudice
deve sentire l'interessato in presenza del difensore e può avvalersi
a fini probatori degli atti che il questore è tenuto a trasmettergli
ai sensi dell'art. 14, comma 3, e dei documenti che lo straniero
ritenga di presentare;
che neppure può dirsi che il giudice della convalida sia
privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica: l'art. 738,
terzo comma, cod. proc. civ., applicabile allo speciale procedimento
di convalida previsto dal testo unico sull'immigrazione, attribuisce
al giudice il potere di "assumere informazioni", esercitando il quale
può controllare la reale sussistenza degli impedimenti addotti
dall'autorità di polizia ad una immediata esecuzione
dell'accompagnamento alla frontiera ed accertare se ricorrano ipotesi
di divieto di espulsione;
che, d'altronde, questa Corte ha già chiarito,
nell'ordinanza n. 140 del 2001, che il potere di "assumere
informazioni" è assai più ampio di quello attribuito al giudice
dall'art. 213 cod. proc. civ., poiché non ha esclusivamente come
destinatario una pubblica amministrazione ma può essere indirizzato
nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di
fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere
fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più
moderni e tecnologicamente avanzati, dei quali l'autorità
giudiziaria, in procedimenti caratterizzati da speditezza e tuttavia
concernenti la libertà personale, deve essere dotata;
che, pertanto, le questioni che si appuntano su una pretesa
inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del
giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto tutti
i profili denunciati;
che l'ulteriore questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella
parte in cui non prevede l'obbligo di dare avviso al difensore dello
straniero contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio
del trattenimento, prospettata dal remittente in relazione agli
artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, è già stata dichiarata
manifestamente infondata da questa Corte con l'ordinanza n. 385 del
2001 e non risultano addotti elementi nuovi rispetto a quelli già
esaminati;
che analoga soluzione, in difetto di nuove argomentazioni
nelle ordinanze di rimessione, deve essere adottata in riferimento
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 4 e
5, del testo unico dell'immigrazione, censurati per contrasto con gli
artt. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non
attribuiscono al giudice il potere di stabilire il termine massimo
del trattenimento modulandolo sulle concrete fattispecie, essendo
tale questione già stata dichiarata non fondata con la sentenza
n. 105 del 2001 e manifestamente infondata con le successive
ordinanze n. 386 e 385 del 2001;
che infine la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999 è manifestamente
inammissibile, poiché si tratta di disposizione contenuta in un atto
privo del requisito della forza di legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e
111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale
di Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte