Ordinanza n. 350/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53Accertamento imposte sui redditi
- art. 19legge 413/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto
dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché
per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei
centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con
ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Zanola Claudio contro
l'Ufficio del registro di Domodossola, iscritta al n. 25 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso avverso un avviso
di accertamento relativo a taluni immobili ai fini dell'imposta di
registro e dell' imposta sull'incremento valore degli immobili
(INVIM), la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con
ordinanza del 17 novembre 1994 (R.O. n. 25 del 1995), ha sollevato,
in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale fissa la sanzione -
consistente in una pena pecuniaria da lire centomila a lire un
milione, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze - per
l'inosservanza dell'obbligo, posto dall'art. 36, quarto comma, dello
stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a carico degli organi giurisdizionali
e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni,
vengano a conoscenza di fatti che possono configurarsi come
violazioni tributarie, di comunicarli direttamente al comando della
Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione
degli stessi;
che, ad avviso del giudice a quo, la possibilità, prevista
dalla disposizione impugnata, che il Ministro delle finanze irroghi
ai giudici tributari una sanzione disciplinare per eventuali
omissioni collegate all'esercizio delle loro funzioni, sarebbe
incompatibile con l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, sancita dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per
difetto di rilevanza nel giudizio a quo; mentre, nel merito, ha
concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che la eccezione di inammissibilità formulata dalla
Avvocatura generale dello Stato merita accoglimento, in quanto la
questione è prospettata in via meramente ipotetica, non essendo
profilato un qualsiasi obbligo di specifica comunicazione di fatti
configurabili come illeciti tributari, né tantomeno contestata,
nella fattispecie, alcuna violazione ai giudici tributari in
relazione alla inosservanza di un tale obbligo;
che non possono indurre a diversa conclusione le considerazioni
svolte dal collegio remittente in ordine alla rilevanza della
questione in quanto concernente l'indipendenza del giudice: la
disposizione censurata, infatti, non incide sul rapporto che il
giudice è chiamato a decidere, né concerne la composizione
dell'organo giudicante. Di conseguenza, essa non può trovare
applicazione sotto alcun profilo da parte dello stesso giudice
(ordinanze n. 594 del 1989 e n. 326 del 1987);
che la questione sollevata va, pertanto, dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 108,
secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte