Ordinanza n. 350/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 69r.d. 1238/1939
- art. 165r.d. 1238/1939
- art. 166r.d. 1238/1939
- art. 167r.d. 1238/1939
- art. 10legge 357/1974
- art. 2legge 127/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), nel testo modificato dalla legge
28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori",
nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso
con ordinanza emessa il 16 ottobre 2001 dal Tribunale di Vicenza,
iscritta al n. 966 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27
e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nella parte in cui, in caso di adozione di un minore
straniero, dispongono l'attribuzione automatica all'adottato del solo
cognome degli adottanti, non consentendo al giudice di disporre che
il minore conservi anche il cognome originario;
che il giudice a quo, è investito dell'esame di una domanda,
presentata dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 69, 165, 166 e
167 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato
civile), con la quale è stata promossa d'ufficio la formazione
dell'atto di nascita di un minore adottato all'estero;
che con successiva domanda integrativa del 21 febbraio 2001,
il pubblico ministero chiedeva che il minore potesse mantenere il
cognome originario "in uno col cognome degli adottanti", facendo
proprie le motivazioni di una istanza in tal senso presentatagli dai
genitori adottivi;
che a fondamento di tale seconda domanda il pubblico
ministero faceva presente come il minore avesse percepito
negativamente la perdita del suo cognome originario, vivendo la
stessa come una sorta di "amputazione della personalità" e che nello
stesso nucleo familiare era già inserita la sorella dell'adottato;
che le ragioni esposte dall'istante venivano in seguito
confermate dall'istruttoria disposta dal giudice, che accertava che
la perdita del cognome era stata vissuta come una espropriazione da
parte del minore;
che, ad avviso del Tribunale di Vicenza, la domanda del
pubblico ministero non potrebbe, in applicazione delle disposizioni
impugnate, trovare accoglimento, in quanto il Tribunale per i
minorenni di Venezia, con decreto del 1 febbraio 1999, aveva
riconosciuto il provvedimento dell'autorità straniera quale
affidamento preadottivo del minore e successivamente, con decreto
dell'8 agosto 2000, aveva dichiarato l'adozione del minore ordinando
la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile;
che, secondo il giudice a quo, poiché l'art. 35 della legge
n. 184 del 1983 richiama l'art. 27 della stessa legge, deve dedursi
che l'adozione internazionale produce gli stessi effetti di quella
nazionale e comporta di conseguenza l'automatica attribuzione al
minore del solo cognome degli adottanti, come ribadito dal successivo
art. 28;
che, ad avviso del rimettente, quanto alla attribuzione del
cognome al minore adottato all'estero, va verificata la
compatibilità con i principi costituzionali dell'impostazione
seguita dal legislatore del 1983, confermata dalla novella del 1998,
nella parte in cui essa viene "assunta in termini di tale assolutezza
da non consentire deroghe neppure in comprovati casi particolari nei
quali l'interesse del minore deponga in senso contrario";
che, ricordata la giurisprudenza della Corte in tema di
tutela del nome quale diritto garantito dall'art. 2 Cost. (sentenze
nn. 13 del 1994, 297 del 1996 e 120 del 2001), secondo il giudice a
quo la forzosa soppressione del cognome della famiglia di origine
potrebbe configurare una violazione del diritto all'identità
personale dell'adottato;
che, sempre secondo il Tribunale di Vicenza, la rigidità
delle disposizioni impugnate è irragionevole, in riferimento
all'art. 3 Cost., in quanto non tiene in considerazione
l'eventualità che in casi specifici e comprovati l'interesse del
minore possa essere più tutelato dal mantenimento, piuttosto che
dalla soppressione, del cognome di origine;
che, rileva ancora il rimettente, l'art. 10, terzo comma,
della legge 22 maggio 1974, n. 357 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a
Strasburgo il 24 aprile 1967), prevede espressamente che, come regola
generale, l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante o
aggiungerlo al proprio, secondo un'impostazione più rispettosa dei
casi concreti;
che il giudice a quo ritiene che tale disposizione "si ponga
come parametro per valutare la correttezza costituzionale della
disciplina legale denunciata" in riferimento agli artt. 10 e 11
Cost., anche perché la legge n. 476 del 1998, nel modificare
l'originaria disciplina della legge n. 184 del 1983 in materia di
adozione internazionale, non avrebbe minimamente considerato le norme
di detta Convenzione del 1967;
che nel giudizio di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione
sollevata dal Tribunale di Vicenza;
che preliminarmente la difesa erariale rileva come il
riferimento, quali parametri di illegittimità costituzionale, agli
artt. 10 e 11 Cost. risulti non pertinente, non avendo il Paese di
provenienza del minore sottoscritto le Convenzioni internazionali
citate nell'ordinanza di rimessione e non venendo in questione né il
rispetto di norme internazionali di natura consuetudinaria, né
alcuna limitazione alla sovranità nazionale;
che l'Avvocatura osserva che può dubitarsi della rilevanza
della questione nel procedimento a quo, che concerne la ricostruzione
e la formazione di un atto di stato civile e non gli effetti della
già disposta adozione, rilevando come il giudice a quo, non si sia
dato minimamente carico di esaminare la disposizione di cui
all'art. 95, comma 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
secondo cui l'interessato può comunque richiedere il riconoscimento
del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli
se questo costituisce ormai un autonomo segno distintivo della sua
identità personale;
che l'Avvocatura ritiene che le norme censurate non siano
incompatibili coi principi costituzionali invocati, in quanto dettate
per favorire la piena integrazione del minore nel nuovo nucleo
famigliare, e che la questione abbia carattere manipolativo, in
quanto volta ad introdurre una scelta discrezionale del giudice.
Considerato che il Tribunale di Vicenza dubita della legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
nella parte in cui, per la adozione di minori stranieri, prevedendo
l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli
adottanti, non consentono che il tribunale possa stabilire che il
minore possa conservare anche il cognome originario, per violazione:
dell'art. 2 della Costituzione, essendo la possibilità di mantenere
il cognome originario un diritto inviolabile della persona;
dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento
che l'automatica attribuzione al minore del solo cognome degli
adottanti non terrebbe in considerazione i singoli casi specifici;
degli artt. 10 e 11 Cost., perché le disposizioni impugnate non
terrebbero in alcuna considerazione le norme della Convenzione
europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il
24 aprile 1967, ratificata dalla legge 22 maggio 1974, n. 357;
che il giudice rimettente, investito della domanda del
pubblico ministero volta alla formazione di un atto di stato civile,
censura le disposizioni sull'adozione internazionali dei minorenni -
delle quali non deve in alcun modo fare applicazione, essendo esse
già state considerate dal competente tribunale per i minorenni -
omettendo al contrario di valutare l'incidenza sul procedimento in
corso dell'art. 95, comma, 3, del d.P.R. n. 396 del 2000 (Regolamento
per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997,
n. 127), che consente all'interessato di chiedere il riconoscimento
del diritto al mantenimento del cognome originariamente
attribuitogli, quando questo costituisce ormai un autonomo segno
distintivo della sua identità personale;
che la questione sollevata dal Tribunale di Vicenza appare
perciò manifestamente inammissibile per irrilevanza, perché le
disposizioni impugnate non devono essere applicate dal giudice a quo
chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla
quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27
e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII
del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte