Ordinanza n. 352/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre
1984 dal Pretore di Alessandria, iscritta al n. 1330 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 97 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 (R.O. n.
1330/84) il Pretore di Alessandria, nel procedimento promosso da De
Magistri Margherita contro l'I.N.A.I.L. per ottenere la relativa
tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. n.
1124 del 1965 in quanto, escludendo dalla suddetta tutela
assicurativa i religiosi che prestano la propria opera alle
dipendenze di enti concordatari, determina una disparità di
trattamento tra i religiosi in genere, che esplicano attività di
lavoro alle dipendenze di un ente ecclesiastico o degli altri
organismi indicati dall'art. 29, lett. a) e b) del Concordato tra
Chiesa e Stato, e i lavoratori subordinati, religiosi e laici, che
prestano la propria opera alle dipendenze di altro soggetto
giuridico; e viola il principio costituzionale dell'obbligo della
tutela assicurativa per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione;
che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, si è rimesso alla
giustizia di questa Corte;
Considerato che dagli atti risulta essere la ricorrente non
religiosa, bensì suora laica tal che sussiste a carico dell'ente
datore di lavoro l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali e non trovano applicazione le norme censurate;
che questa Corte, comunque, con sentenza n. 108/77 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n.
392/64 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni
sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi, i
religiosi e le religiose che prestino attività lavorativa retribuita
alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose
di cui all'art. 29, lett. a) e b) del concordato tra la Santa Sede e
l'Italia;
che, invero, in tale decisione si è ritenuta sussistente
disparità di trattamento tra clero secolare e clero regolare
affermandosi che, di fronte all'art. 38, secondo comma, Cost., quale
disposizione di carattere generale, perde rilievo lo status di
religioso o di sacerdote e viene unicamente in considerazione quello
di lavoratore in relazione ad un rapporto di lavoro retribuito che
impone la sussistenza dell'obbligo assicurativo;
che pertanto, la questione sollevata appare manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore
di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte