Ordinanza n. 353/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 28legge 1034/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno
1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato), e 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con
ordinanza emessa l'11 dicembre 1984 dal Pretore di Salò, iscritta al
n. 112 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Salò, con ordinanza dell'11 dicembre
1984, nel procedimento vertente tra l'U.P.L. CISNAL di Brescia e la
U.S.L. n. 39, avente ad oggetto la tutela dei diritti sindacali
correlati al rapporto di pubblico impiego ed azionati autonomamente
ed indipendentemente dalla instaurazione di un apposito giudizio
promosso dall'impiegato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e
37 della legge 20 maggio 1970 n. 300, 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno
1924 n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella
parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28
della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perché
connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti
valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato
l'infondatezza della questione in quanto si è in presenza di una
diversità di situazioni obiettive ed entrambi i processi, quello
dinanzi al giudice ordinario e quello dinanzi al giudice
amministrativo, assicurano le fondamentali garanzie delle parti;
che, peraltro, è stata anche riconosciuta la diversità delle
posizioni giuridiche dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
non economici ai fini della tutela sindacale (sent. Corte Cost. n. 68
del 1980 e n. 140 del 1980);
Considerato che è palese l'assoluto difetto di giurisdizione del
giudice remittente che tende ad ottenere una decisione la quale
consente la proponibilità del rimedio ex art. 28 dello Statuto dei
lavoratori ai dirigenti sindacali a tutela dei diritti sindacali nei
giudizi dinanzi al giudice amministrativo che si svolgono in ipotesi
di controversie relative a rapporti di impiego pubblico e che,
quindi, la questione proposta è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n.
300; 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., dal Pretore di Salò con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte