Ordinanza n. 353/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 1404/1934
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento
del Tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 2
giugno 1988 dal Pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di
Matarazzo Pietro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Ispica, con ordinanza 2 giugno 1988
(pervenuta alla Corte il 25 gennaio 1989), sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i
minorenni), in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della
Costituzione, in quanto non prevede la possibilità di applicare la
norma di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale nell'ipotesi
di reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età;
che, nella specie, si trattava di due reati di furto semplice
commessi dalla stessa persona, l'uno nella notte fra il 10 e l'11
giugno 1986 e l'altro nella notte fra il 2 ed il 3 settembre dello
stesso anno, e sempre nel territorio di Ispica;
che l'imputato, tra l'uno e l'altro episodio, aveva raggiunto la
maggiore età, sicché gli atti relativi al primo furto furono
trasmessi per competenza al Tribunale minorile di Catania;
che, a seguito di ciò, il Pretore, ritenuto che i due reati
commessi sono uniti dal vincolo della continuazione, osserva che
egli, a causa della competenza del giudice minorile per uno dei
reati, si trova nell'impossibilità di applicare il disposto di cui
all'art. 81, secondo comma, codice penale, anche perché afferma che,
nonostante il tempo trascorso, per nessuno dei due reati si è
formato il giudicato;
che, peraltro, secondo il Pretore, non trattandosi di ipotesi di
pregiudizialità, non sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 18
del codice di procedura penale, giacché egli non condivide il più
recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ne
ammette, invece, l'applicabilità anche per l'ipotesi di semplice e
generica dipendenza fra i due processi;
che, d'altra parte, il Pretore nemmeno ritiene di potersi
avvalere del disposto di cui all'art. 432, primo comma, codice di
procedura penale, "stante la decorrenza dei termini prescrizionali",
ed esclude che la continuazione possa essere ritenuta in sede di
legittimità in ordine all'eventuale giudicato che fosse frattanto
intervenuto su di uno dei processi, in quanto la Corte di Cassazione
dovrebbe estendere la particolare giurisdizione di merito, prevista
nell'art. 538, ultimo comma, codice di procedura penale, a fatti
accertati in sentenza diversa da quella impugnata;
che, infine, nemmeno è possibile aderire - come pure ha
indicato la Corte di Cassazione - al riconoscimento, in tal caso,
della competenza del giudice non specializzato su ambo i reati
perché, successivamente a quell'indicazione, questa Corte, con
sentenza 15 luglio 1983, n. 222, ha giudicato essere funzionale la
competenza del giudice minorile, e perciò inderogabile;
che, per tutto ciò, vengono a risultare violati i prametri
indicati, quanto all'art. 3 della Costituzione, perché colui che
viene a trovarsi nella situazione denunziata riceve ingiustificato
trattamanto deteriore rispetto a colui che ha commesso ambo i reati
nell'una o nell'altra età o che, comunque, ha la fortuna di vedere
passare in giudicato una delle due condanne prima che si esaurisca la
fase di merito; e quanto ai parametri di cui agli artt. 24 e 25 della
Costituzione, perché l'imputato non può esercitare un integrale
diritto di difesa, e viene per giunta sottratto al giudice naturale,
il solo competente a decidere sull'applicabilità della
continuazione;
che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della sollevata
questione, perché il giudice a quo, a fronte delle ipotizzabili più
soluzioni, non avrebbe indicato quella che ritiene costituzionalmente
obbligata, secondo il costante indirizzo di questa Corte, e comunque
perché allo stato la questione sarebbe irrilevante;
che, peraltro, la questione sarebbe ad ogni modo infondata
perché, quand'anche fosse vero che la Corte di Cassazione non possa
estendere la sua eccezionale valutazione di merito sulla sentenza
passata in giudicato, ben può rinviare, però, al giudice di merito
affinché decida sull'applicabilità della continuazione;
Considerato che non può dirsi, in verità, che il giudice di
merito non abbia indicato la soluzione che ritiene costituzionalmente
obbligata, giacché egli ha invece richiesto la declaratoria
d'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge sul Tribunale
dei minorenni (regio decreto-legge n. 1404 del 1934) ritenendo
contrario ai parametri dedotti che quella disposizione non preveda la
competenza unica del giudice minorile, anche per i reati commessi
dall'imputato in età maggiore, quando debba farsi luogo
all'applicazione del disposto di cui all'art. 81, secondo comma,
codice penale, anche in relazione a reati commessi durante l'età
minore;
che, peraltro, a parte il dubbio che una siffatta disposizione
dovesse essere necessariamente ricompresa nella norma impugnata, ben
potendo il legislatore provvedere più opportunamente in separata
sede come espressa ipotesi di competenza per connessione, la
questione appare piuttosto viziata per irrilevanza;
che, infatti, il Pretore, ricevuto il rapporto della polizia
giudiziaria nel settembre 1986, e dopo avere atteso ben due anni
prima di prendere in esame la situazione e sollevare la questione, ed
ulteriori otto mesi circa prima di farla pervenire a questa Corte
dopo la pronunzia dell'ordinanza, osserva poi che non può avvalersi
del disposto di cui all'art. 432 codice procedura penale "stante la
decorrenza dei termini prescrizionali";
che, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 n.
4 e 160, secondo comma, codice penale, la prescrizione per il delitto
di furto semplice - ove sia intervenuto, come nella specie, un
qualsiasi atto interruttivo (mandato di comparizione, decreto di
citazione a giudizio etc...) - si compie in anni 7 e mesi sei, in
guisa che il reato sottoposto all'esame del Pretore va ad estinguersi
soltanto nel marzo del 1994, per cui è secondo l'id quod plerumque
accidit che frattanto possa aversi sentenza del Tribunale minorile
passata in giudicato (né la legge vieta che fra i due giudici
competenti possa esservi un'intesa in proposito);
che, d'altra parte, nemmeno è vero che la difesa non possa
essere correttamente e integralmente espletata, perché, anzi,
proprio da un diligente e piuttosto ovvio suo espletamento dipende la
possibilità di far pervenire ambo i procedimenti in sede di
legittimità, in modo che la Corte di Cassazione possa valutare senza
problemi la situazione di ambo i reati e decidere se ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale;
che, perciò, allo stato, non essendo in alcun modo pregiudicati
i diritti dell'imputato ad ottenere nel corso del giudizio il
riconoscimento della continuazione fra i due reati, non sussiste
nemmeno l'assoluta necessità di dichiarare l'illegittimità della
norma denunziata, indipendentemente per ora dal problema della sua
esatta indicazione e da quello dei poteri della Corte in relazione ai
poteri discrezionali del legislatore;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio decreto-legge 20
luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i
minorenni), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Ispica con ordinanza 2 giugno 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte