Ordinanza n. 354/1983
Altra decisione · depositata il 21/12/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 555/1912
- art. 4legge 555/1912
usata come parametro
citata
- art. 1legge 123/1983
- art. 3legge 123/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma
secondo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 e art. 4, n. 3, stessa
legge (cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1982
dalla Corte costituzionale sul ricorso proposto da Rosasco Elisa,
iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 6 luglio 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Prof. Leopoldo Elia.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte costituzionale ha
sollevato davanti a sé:
1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo
comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevede
che la donna straniera che si marita con il cittadino italiano acquista
la cittadinanza italiana, in riferimento agli artt. 2,3,22 e 29 della
Costituzione;
2) questione di legittimità costituzionale (nell'ipotesi di
accoglimento della precedente) dell'art. 4, n. 3, della stessa legge,
nella parte in cui non prevede che la cittadinanza possa essere
concessa, alle medesime condizioni stabilite nei riguardi del cittadino
straniero, anche alla straniera che abbia contratto matrimonio con il
cittadino italiano, in riferimento agli artt. 3 e 29 della
Costituzione.
Considerato che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 21 aprile 1983, n. 123, i cui artt. 1 e 3,
parificando la condizione dell'uomo e quella della donna, statuiscono
che l'acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene, non più
automaticamente, ma a seguito di istanza dell'interessata, mentre
l'art. 7 consente alla donna che, per effetto di matrimonio contratto
prima dell'entrata in vigore della legge, ha acquistato la cittadinanza
italiana, di rinunciarvi entro due anni;
che, di conseguenza, si rende necessario da parte della Corte, in
qualità di giudice a quo, un nuovo esame della rilevanza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate, in considerazione
delle norme sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte