Ordinanza n. 354/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
- art. 22legge 903/1965
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ("Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria"), 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della legge
30 aprile 1969, n. 153 ("Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale"), e 9 della legge 29 luglio
1971, n. 587, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre 1981 dal
Pretore di Mantova, il 5 marzo 1981 dal Pretore di Milano, il 17
dicembre 1981 dal Pretore di Verona, il 25 febbraio 1982 dal Pretore di
Siena, il 23 febbraio 1982 dal Pretore di Napoli, il 15 ottobre 1982
dal Pretore di Brescia, il 15 febbraio 1983 dal Pretore di Siena (n. 2
ordd.); il 17 marzo 1983 dal Pretore di Modena, il 26 maggio 1983 dal
Pretore di Siena, il 10 maggio 1983 dal Pretore di Palermo (n. 2
ordd.), il 17 maggio 1983 dal Pretore di Palermo, il 9 giugno 1983 dal
Pretore di Sassari, il 28 marzo 1983 dal Pretore di Siena, il 29 aprile
1983 dal Pretore di Messina, il 18 agosto 1983 dal Pretore di Genova,
il 16 luglio 1983 dal Pretore di Viterbo, il 9 settembre 1983 dal
Pretore di Ancona, il 7 ottobre 1983 dal Pretore di Udine (n. 2 ordd.),
il 22 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 12 dicembre 1983 dal
Pretore di Siena, l'11 gennaio 1984 dal Pretore di Siena, il 16 gennaio
1984 dal Pretore di Roma, il 27 gennaio 1984 dal Pretore di Trento, il
28 febbraio 1984 dal Pretore di Palermo, il 29 febbraio 1984 dal
Pretore di Modena, il 6 marzo 1984 dal Pretore di Brindisi, il 14 marzo
1984 dal Tribunale di Torino, il 31 gennaio 1984 dal Pretore di Ancona,
il 2 febbraio 1984 dal Pretore di Taranto, il 31 gennaio 1984 dal
Pretore di Ancona, il 2 giugno 1984 dal Pretore di Pistoia, il 3 maggio
1984 dal Pretore di Palermo, il 14 giugno 1984 dal Pretore di Siena,
l'8 giugno 1985 dal Pretore di Palermo (n. 2 ordd.); il 3 luglio 1984
dal Pretore di Savona, il 3 agosto 1984 dal Pretore di Mantova, il 12
giugno 1984 dal Pretore di Messina, il 14 settembre 1984 dal Pretore di
Udine, il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Firenze, il 19 ottobre 1984
dal Pretore di Latina, il 24 ottobre 1984 dal Pretore di Udine (n. 2
ordd.), il 6 novembre 1984 dal Pretore di Udine, il 24 ottobre 1984 dal
Pretore di Reggio Emilia, il 17 ottobre 1984 dal Pretore di Aosta, il
15 dicembre 1984 dal Pretore di Marsala, il 4 dicembre 1984 dal Pretore
di Savona (n. 2 ordd.), il 14 dicembre 1984 dal Pretore di Udine, il 23
ottobre 1984 dal Pretore di Roma, il 21 dicembre 1984 dal Pretore di
Palermo, il 3 dicembre 1984 dal Pretore di Palermo, il 14 gennaio 1985
dal Pretore di Savona, il 18 gennaio 1985 dal Pretore di Udine, il 5
dicembre 1984 dal Pretore di Palermo, il 15 febbraio 1985 dal Pretore
di Bari, il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Ancona, il 28 febbraio 1985
dal Pretore di Pescara, il 23 marzo 1985 dal Pretore di Aosta, il 15
febbraio 1985 dal Pretore di Udine, il 22 febbraio 1985 dal Tribunale
di Cagliari, il 20 marzo 1985 dal Pretore di Messina, il 26 marzo 1985
dal Pretore di Udine, il 28 marzo 1985 dal Pretore di Savona (n. 2
ordd.) e il 25 marzo 1985 dal Pretore di Savona; iscritte
rispettivamente ai nn. 104,135, 157, 245, 428 del registro ordinanze
1982; ai nn. 67, 293, 294, 435, 627, 637, 638, 639, 698, 718, 863, 913,
944, 1093, 1094, 1098 del registro ordinanze 1983; ai nn. 160, 210,
241, 338, 396, 405, 545, 795, 815, 817, 923, 931, 964, 979, 994, 999,
1134, 1176, 1192, 1224, 1343, 1369, 1371, 1372, 1374 del registro
ordinanze 1984; ai nn. 4, 30, 75, 76, 77, 80, 123, 127, 160, 179, 185,
230, 238, 267, 296, 297, 302, 326, 338, 351, 356, 357 e 358 del
registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 185, 206, 227, 241 e 324 dell'anno 1982; nn. 184, 239,
232, 288 e 342 dell'anno 1983; nn. 11, 18, 39, 46, 67, 81, 95, 155,
115, 218, 176, 211, 252, 259, 266, 287, 301, 307 e 321 dell'anno 1984;
nn. 13 bis, 19 bis, 34 bis, 25 bis, 56 bis, 62 bis, 59 bis, 68 bis, 107
bis, 113 bis, 97 bis, 119 bis, 125 bis, 155 bis, 137 bis, 161 bis, 143
bis, 173 bis, 179 bis, 196 bis, 232 bis, 226 bis, 238 bis e 250 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Franchini Tommaso,
Sighinolfi Oliviero ed altri, Gemini Gabriella, Grossi Federico,
Campana Giulietta, Agostinelli Elvira, Bongiovanni Renzo, Gobbi Cesare
ed altri, Carboni Aldo, Agnello Maria, Di Grossi Luigia;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto: a) che con venti ordinanze (iscritte ai nn. 1093 registro
ordinanze 1983; 923, 999, 1192, 1224, 1369, 1371, 1372, 1374 registro
ordinanze 1984; 75, 76, 77, 80, 123, 185, 238, 302, 326, 351 e 358
registro ordinanze 1985) i Pretori di Udine, Ancona, Palermo, Messina,
Latina, Marsala, Savona e Bari ed il Tribunale di Cagliari hanno
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2,
secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e 23 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludono il diritto
all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità corrisposta
dall'INPS (compresa la gestione della Previdenza Marinara) per i
titolari di pensioni di reversibilità dello Stato, della CPDEL (Cassa
previdenza dipendenti enti locali), dell'ANAS e dell'OPAFS (Opera
previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato), dell'Istituto
Post-telegrafonici o di altre forme di previdenza, qualora per effetto
del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
b) che con altre cinquanta ordinanze (iscritte ai nn. 104, 135,
157, 245, 428 registro ordinanze 1982; 67, 293, 294, 435, 627, 637,
638, 639, 698, 718, 781, 863, 913, 944, 1094, 1098 registro ordinanze
1983; 160, 210, 241, 338, 396, 405, 545, 795, 815, 817, 931, 964, 979,
994, 1134, 1176, 1343 registro ordinanze 1984; 4, 30, 127, 160, 179,
230, 267, 296, 297, 338, 356, 357 registro ordinanze 1985) diverse
autorità giudiziarie hanno sollevato, in riferimento ai medesimi
articoli della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale delle stesse norme, nonché degli artt. 22 della legge
21 luglio 1965, n. 903 e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, nella
parte in cui escludono il diritto alla integrazione al minimo della
pensione diretta o di reversibilità erogata dall'INPS o dal Fondo di
previdenza per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette per chi sia già titolare di altra pensione dello stesso INPS,
dello Stato o di altre forme di previdenza sempre che per effetto del
cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che nella maggior parte dei giudizi si è costituito l'INPS,
riepilogando i precedenti giurisprudenziali e rimettendosi al giudizio
della Corte;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze nn. 67, 435, 944, 1094
registro ordinanze 1983; 405, 923, 1176 registro ordinanze 1984; 4,
123, 238 e 267 registro ordinanze 1985 si sono costituite anche le
parti private, concludendo per la fondatezza delle questioni proposte.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;
che la questione è già stata esaminata dalla Corte costituzionale
che, con la sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985, riconoscendone il
fondamento, ha dichiarato - anche in applicazione dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale degli
artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338 del 1962 e 23
della legge n. 153 del 1969, nelle parti non dichiarate
costituzionalmente illegittime dalle precedenti pronunce n. 230 del
1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982, in quanto
l'illegittimità sotto ogni profilo di tali disposizioni deriva come
conseguenza necessaria delle decisioni finora adottate dalla Corte;
che, infine, gli artt. 22 della legge n. 903 del 1965 e 9 della
legge n. 587 del 1971, impugnati da alcune ordinanze di rimessione, si
limitano a presupporre o richiamare, per la disciplina
dell'integrazione al minimo, la regola generale contenuta nel citato
art. 2, secondo comma, lett. a).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12
agosto 1962, n. 1338, 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 23 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587,
sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e già decise con la
sentenza n. 314 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte