Ordinanza n. 354/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27
settembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel
procedimento di sorveglianza relativo a Ghidelli Fulvio, iscritta al
n. 70 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
sorveglianza di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13
e 27 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art.
177, primo comma, codice penale nella parte in cui esclude che, in
caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento
incompatibile con la prosecuzione del beneficio, il Tribunale di
sorveglianza possa (a differenza di quanto avviene nel caso di revoca
dell'affidamento in prova a seguito della sentenza di questa Corte n.
343 del 1987), determinare la residua pena da espiare, disponendo
invece che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia
computato nella durata della pena;
Considerato che la medesima questione, già sollevata da altri
giudici, è stata decisa con la sentenza n. 282 del 1989 che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.
177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza
di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del
tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di
libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale
periodo;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice
penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 282 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte