Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Misure di sicurezza - In genere - Libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale - Misura sui generis solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza - Configurabilità quale nuova e ulteriore sanzione - Esclusione - Sua esecuzione, da svolgersi con modalità da assicurare la rieducazione del condannato (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto le previsioni del codice penale che stabiliscono, per il condannato all'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale, l'applicazione obbligatoria della libertà vigilata in misura predeterminata e fissa e non ne consentono la revoca anticipata). (Classif. 157001).
Liberazione condizionale e libertà vigilata costituiscono un tutt'uno e si delineano, unitamente considerate, come una misura alternativa alla detenzione. La libertà vigilata è fattispecie tutta particolare, quale attenuazione, in sede d'ammissione alla liberazione condizionale, dell'originaria pena detentiva; la misura, in inscindibile binomio con la liberazione condizionale, non è configurabile né come sanzione nuova né aggiuntiva, ed è solo nominalmente ascrivibile al genus delle misure di sicurezza, rispondendo ad una ben diversa logica e soddisfacendo ben diverse necessità, tra cui garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In particolare, l'applicazione della libertà vigilata non dipende da una valutazione in concreto del rischio che chi ne usufruisce nuovamente commetta reati, ma si lega inscindibilmente, derivandone quale conseguenza, alla condizione di liberato condizionalmente. A seguito della approvazione della legge n. 354 del 1975, l'istituto è assimilabile alle misure alternative alla detenzione, funzionalmente analogo alle modalità di esecuzione extramuraria della pena, finalizzato a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società, attraverso la concessione di uno sconto di pena. ( Precedenti: S. 32/2020 - mass. 42290; S. 273/2001 - mass. 26455; S. 282/1989 - mass. 15199; S. 183/1986 - mass. 12497; S. 78/1977 - mass. 8831; S. 11/1970 - mass. 4827; O. 97/2021 - mass. 43874 ). La liberazione condizionale va ricondotta all'obiettivo costituzionale della risocializzazione di ogni condannato. In questa prospettiva, le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata del condannato ammesso a liberazione condizionale trovano razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato, per cui l'applicazione della misura, pur vincolata nell' an e nel quantum , non lo è nel quomodo , in quanto il suo contenuto non tipizzato permette al magistrato di sorveglianza di individualizzare la portata e l'inevitabile afflittività della libertà vigilata, e così di adattare la misura alle esigenze del singolo caso. ( Precedenti: S. 418/1998 - mass. 24294; S. 126/1983 - mass. 9720; S. 78/1977 - mass. 8832; S. 204/1974 - mass. 7373 ). Il regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale non è di ostacolo alla risocializzazione della persona, ovvero all'effettivo reinserimento del condannato nel consorzio civile. ( Precedente: S. 264/1974 - mass. 7499 ). L'art. 27, terzo comma, Cost. non si applica alle sole pene in senso stretto, irradiandosi su ogni aspetto e momento del percorso trattamentale. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, cod. pen., nella parte in cui stabiliscono l'obbligatoria applicazione, in misura predeterminata e fissa, della misura della libertà vigilata al condannato alla pena dell'ergastolo ammesso alla liberazione condizionale e non consentono di disporne la revoca anticipata).
sentenza 66/2023massima n. 45432 Riguarda ancheart. 230 Codice penale
PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA NEL CASO DI COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE O DI TRASGRESSIONE AGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA LIBERTA' VIGILATA - DEDOTTA GENERICITA' DELLA NORMA IMPUGNATA - LAMENTATO AUTOMATISMO DELLA MISURA - PRECLUSIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIRCA LA COMPATIBILITA' DELLA CONDOTTA DEL SOGGETTO CON LA PROSECUZIONE DEL REGIME DI PROVA CONTROLLATA - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA DEL TIPO DI REATO COMMESSO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - CARATTERE AUTOMATICO DELLA REVOCA - CONTRASTO CON LA RAGIONEVOLE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO RIEDUCATIVO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, in quanto - posto che l'istituto della liberazione condizionale si inserisce decisamente nell'ambito della finalita' rieducativa della pena - il carattere automatico di quello che e' il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") e' in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non puo' dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potesta' di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici gia' ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena; sicche', la parificazione, operata dall'art. 177, comma 1, cod. pen., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, e' criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza. - S. nn. 204/1974, 282/1989, 306/1993, 186/1995, 173/1997 e 296/1997. red.: S. Di Palma
PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - PRECLUSIONE PER IL CONDANNATO (NELLA SPECIE ALL'ERGASTOLO) DI ESSERE RIAMMESSO AL BENEFICIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma 1, ultimo periodo cod. pen., nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, sia perche' il connotato di perpetuita' della pena dell'ergastolo - che comporta, per chi vi e' sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene - non puo' legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal criterio rieducativo, e cio' in palese contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., la cui valenza e' stata piu' volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perche', se la liberazione condizionale e' l'unico istituto che, in virtu' della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o piu' esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale. - S. nn. 204/1974, 264/1974, 274/1983, 282/1989. red.: Di Palma
PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA DEL BENEFICIO - RIDETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - CRITERI - OBBLIGO PER IL GIUDICE (A SEGUITO DELLA SENT. N. 282/1989 DELLA CORTE COSTITUZIONALE) DI SOTTRARRE DALLA PENA ANCORA DA SCONTARE IL CARICO AFFLITTIVO SOPPORTATO DAL CONDANNATO DURANTE L'ESECUZIONE DEL BENEFICIO - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE TALE SOTTRAZIONE NEL CASO DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.
Il richiamo del giudice 'a quo', nel sollevare, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale nei confronti dell'art. 177, primo comma, cod. pen., riguardo agli effetti della revoca della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo, agli argomenti in base ai quali, con la sentenza n. 282 del 1989 lo stesso articolo e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale gia' concessa al condannato a pena temporanea, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo, va considerato pertinente, sia perche' altrimenti al condannato all'ergastolo sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea, sia perche' il condannato all'ergastolo non puo' essere sottratto alla funzione rieducativa della pena senza che ne risulti vulnerato l'art. 27, terzo comma, Cost.. Senonche', non essendo certo consentito alla Corte pronunciare una sentenza, nel senso richiesto nella ordinanza di rimessione, che imponga uno scomputo inconciliabile con la natura stessa della pena perpetua e con il giudicato che l'ha inflitta, una manipolazione normativa che dia spazio ad una valutazione del periodo di liberta' vigilata ad effetti diversi, fuoriesce dalle sue competenze, perche' involgente soluzioni non costituzionalmente obbligate, ma scelte discrezionali riservate al legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, cod. pen., 'in parte qua'). - S. n. 282/1989, gia' citata nel testo.
- MISURE DI SICUREZZA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DEL RESIDUO DI PENA DETENTIVA DA ESPIARE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' -COST., ARTT. 3, 13 e 27 -C.P., ART. 177. PRIMO COMMA
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost., l'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. La revoca della liberazione condizionale, estinguendo lo 'status' di vigilato in liberta' conseguente all'ammissione al beneficio di cui all'art. 176 c.p., ricostituisce quello di 'detenuto'. La carcerazione prodotta dalla revoca della liberazione condizionale costituisce un 'quid novi' tanto rispetto a quella fondata immediatamente nella sentenza di condanna, quanto rispetto alla 'liberta' vigilata ', 'ex' art. 230, n. 2 c.p. Pertanto la residua pena detentiva ancora da espiare non puo' non esser determinata in base ad un nuovo principio che tenga conto dell'afflittivita' subita dal condannato nel periodo di liberta' vigilata e ad una valutazione prognostica del comportamento del gia' condizionalmente liberato. L'illegittimita' costituzionale della norma impugnata discende, innanzitutto, dall'aggiunta, in caso di revoca della liberazione condizionale, alla quantita' di pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna di un supplemento di afflizione non legittimata dalla stessa sentenza. Se e' vero, infatti, che la liberta' vigilata, 'ex' art. 230, n. 2, c.p., trova fondamento nella sentenza di condanna, una volta intervenuta la revoca, pero', il divieto di computare, ai fini della determinazione del residuo di pena da espiare, il periodo trascorso in liberta' condizionata equivale a far venir meno il titolo legittimante l'afflizione patita dal condannato in sede di liberta' vigilata, in evidente contrasto con l'art. 13, secondo comma, Cost. La norma impugnata risulta anche viziata da una condizione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale che, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato con la sent. n. 204 del 1974, e` assolutamente incompatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost. Questa disposizione costizionale induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, sol che ne ricorrano i presupposti, 'ex' art. 176 c.p. Gli obblighi imposti al condannato, ai sensi dell'art. 230, n. 2, c.p., non sono il corrispettivo di una graziosa concessione sovrana, ma si atteggiano a strumenti di sostegno e di controllo omogenei alla funzione risocializzante assegnata alla pena dall'ultimo comma dell'art. 27 Cost. L'ammissione alla liberazione condizionale, lungi dal rappresentare una rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena, costituisce, percio' l'adempimento di obblighi costituzionalmente sanciti. Esclusa la costituzionalita' della concezione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale, deve affermarsi che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 27 Cost. impone che in sede di revoca del cennato beneficio il Tribunale di sorveglianza determini la durata della residua pena detentiva in considerazione di quanto e` accaduto durante lo stato di liberazione condizionale, del grado di rieducazione raggiunto dal condannato, della rieducabilita' e della pericolosita' sociale dello stesso. -S. nn. 343/87, 264/74, 192/76 e 78/77
LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - AMMISSIONE REVOCA - EFFETTI SULLO STATUS DEL CONDANNATO.
L'atto di ammissione alla liberazione condizionale ha un duplice effetto: estintivo dello status di soggetto sottoposto a carcerazione, e costitutivo dello status di vigilato in liberta' del detenuto stesso; la revoca della liberazione condizionale produce, a sua volta, due conseguenze giuridiche: estingue lo status di "vigilato in liberta'" del condannato e (ri)costituisce quello di "detenuto". La carcerazione conseguente alla revoca della liberazione condizionale e' dunque nuova e diversa, con la conseguenza che la pena detentiva residua non puo' essere determinata senza un nuovo giudizio che tenga conto anche dell'afflittivita' sopportata durante la liberta' vigilata e senza una necessariamente nuova valutazione prognostica relativa al gia' condizionalmente liberato.
LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CARATTERISTICHE E DIFFERENZE.
Pur essendo vero che l'estinzione del reato, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena, e' condizionata dalla non commissione nei termini prescritti di altro delitto o contravvenzione della stessa indole e dall'adempimento degli obblighi imposti al condannato, cosi' come l'estinzione della pena, nel caso di ammissione alla liberazione condizionale, e' subordinata al decorso del tempo senza l'intervento di cause di revoca, e' necessario distinguere le predette condizioni sospensive alle quali i suddetti effetti sono subordinati. Giacche', mentre la sospensione condizionale della pena non comporta, nel momento in cui viene concessa, alcuna limitazione alla liberta' personale del condannato, la liberazione condizionale, dal momento in cui viene applicata fino a quello della sua revoca, comporta l'adempimento, da parte del condannato di particolari prescrizioni sicuramente limitatrici di tale liberta'.
Riguarda ancheart. 163 Codice penaleart. 168 Codice penaleart. 176 Codice penale
LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - INACCETTABILITA' SIA DEL (GIA' PREVISTO) CRITERIO DEL COMPUTO TOTALE, SIA DI QUELLO (IPOTIZZABILE) DELLO SCOMPUTO TOTALE - NECESSITA' DI TENER CONTO IN CONGRUA MISURA DEL CARICO AFFLITTIVO SOFFERTO DURANTE LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'ammissione del condannato alla liberazione condizionale costituisce, sulla base dell'art. 27, terzo comma, Cost., un diritto per lo stesso, ove ricorrano le previste condizioni di legge, e non l'effetto di una rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. Il condizionalmente liberato, infatti, viene sottoposto ad una misura limitativa della liberta' personale, quale sicuramente e' la liberta' vigilata ex art. 230 c.p., sottoponendo l'ex detenuto ad una serie di controlli da parte di altri organi statali. Proprio perche' lo Stato nulla ha concesso al condannato per ammetterlo alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla liberta' vigilata non costituiscono il corrispettivo di una qualunque concessione, ed allo stesso modo la revoca della liberazione condizionale non va considerata come sanzione per l'inosservanza degli obblighi imposti, trovando il suo fondamento nell'errore del giudizio sulla base del quale il condannato era stato ammesso alla liberazione condizionale. E poiche' il giudicato va considerato intangibile, nel senso che non puo' mai aumentarsi l'afflittivita' implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna, ne deriva che il non computare in alcun modo ai fini della determinazione della pena residua, il tempo trascorso in liberta' condizionale, altera a danno del condannato l'equilibrio proporzionalistico fra reato e pena lasciando scoperto, quanto a titolo di applicabilita', la liberta' vigilata ex art. 230 cod. pen. gia' patita dal condannato. Per contro lo scomputo della pena detentiva di tutto il periodo trascorso in esecuzione della liberta' condizionata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto parificherebbe arbitrariamente situazioni concretamente diverse quali sono quella di detenuto e di ammesso alla liberta' condizionata. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 177, quinto comma, cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena residua - tra gli estremi opposti ed entrambi inaccettabili del computo e dello scomputo totali - tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale e delle restrizioni di liberta' subite dal condannato.
LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ELEMENTI - CRITERI.
Non essendo consentito (v. massima C) superare in sede esecutiva l'entita' della pena determinata con la sentenza di condanna, il Tribunale di sorveglianza, nel quantificare la pena residua deve, innanzitutto, provvedere a sottrarre dalla pena detentiva inflitta in sede di cognizione, il concreto carico afflittivo subito dal condannato durante la liberta' condizionata e vigilata tenendo in particolare considerazione le limitazioni subite dallo stesso a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione alla liberta' vigilata; in secondo luogo il Tribunale deve emettere un giudizio prognostico sullo stato di rieducabilita' del condannato, tenendo conto della durata dello stato di liberta' condizionale, al fine di stabilire, valutando il tempo durante il quale sono state osservate le prescrizioni imposte, il grado di rieducabilita' raggiunto.
PENA - PENA DETENTIVA - PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE - REVOCA DELLA LIBERTA' CONDIZIONALE - RESIDUA PENA DA ESPIARE - COMPUTO A TALI FINI DEL PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 177, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 13, 27.
E' manifestamente inammissibile, in quanto gia' decisa nel senso della illegittimita' costituzionale, la questione di costituzionalita' dell'art. 177, primo comma, cod. pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - nella parte in cui esclude che , in caso di revoca della liberazione condizionale per comportamento incompatibile con la prosecuzione del benificio, il Tribunale di sorveglianza possa determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale, nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. - v. S. n. 282/1989.
ORD. N. 422/89. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA RESIDUA PENA DETENTIVA - NECESSITA' DI TENER CONTO DEL TEMPO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE, DELLE RELATIVE RESTRIZIONI E DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 177, comma primo, cod. pen., "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo", rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.). - S. n. 282/1989.
ORD. N. 430/89. PENA - DURATA - COMPUTO DEL PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE POI REVOCATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 177, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Questione gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 282/1989.
ORD. N. 431/89. PENA - DURATA - COMPUTO DEL PERIODO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE POI REVOCATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 177, PRIMO COMMA. - COST., ARTT. 3 E 13.
Questione gia' decisa con sentenza dichiarativa di illegittimita' costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 282/1989.
MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'istituto della liberazione condizionale, la cui disciplina non e' stata, sotto il profilo qui considerato, modificata ne' dalla legge 12 febbraio 1975, n. 6 (norme in tema di liberazione condizionale), ne' dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), comporta la sospensione della esecuzione di parte della pena, non la sua estinzione, che si verifica solo alla scadenza del relativo termine. Cio' risulta altresi' dalla disposizione dell'art. 177, primo comma, codice penale (confermata anche dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1975, n. 6), per cui la liberazione stessa puo' essere revocata qualora la persona liberata commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, con gli effetti ivi previsti per l'ulteriore esecuzione della pena. In conformita' a questi principi l'art. 230, n. 2, del codice penale dispone che la liberta' vigilata deve essere sempre ordinata quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; e l'art. 177 dello stesso codice coerentemente stabilisce, all'ultimo comma, che decorso tutto il tempo della pena inflitta, (ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo), senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personale ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. E' evidente che non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparita' di trattamento rispetto alle altre persone sottoposte alla medesima misura di sicurezza della liberta' vigilata, ai sensi degli artt. 228 e seguenti del codice penale. Trattasi infatti della liberta' vigilata di un condannato a cui e' stata concessa la liberazione condizionale; e questa Corte ha gia' avuto occasione di rilevare come il potere di revoca anticipata, non possa estendersi a questa fattispecie, "per l'impossibilita' di assimilare la comune figura della liberta' vigilata a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che necessariamente nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto quanto dura il periodo della liberazione condizionale" (sentenza n. 11 del 1970).
MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La disposizione dell'art. 177, ultimo comma, non confligge con l'art. 24 della Costituzione, dato che il soggetto ammesso a liberazione condizionale e sottoposto alla liberta' vigilata non puo' certo dirsi sottratto alla tutela giurisdizionale, che gli e' garantita dalla facolta' di ricorso al giudice di sorveglianza, i cui provvedimenti, a norma degli artt. 635 e seguenti del codice di procedura penale, debbono essere motivati e sono suscettibili di impugnazione (sentenza n. 53 del 1968). La violazione dell'art. 24 non sussiste nemmeno come effetto dell'esclusione della possibilita' di riesame, da parte del giudice di sorveglianza, della pericolosita' sociale del sottoposto: trattandosi, in questa particolare applicazione, di una misura non revocabile e non prorogabile, non puo' esservi luogo ad accertamenti sulla pericolosita', il cui riesame da parte del giudice e' previsto dalla legge solo in relazione ad eventuali ulteriori provvedimenti circa la durata delle misure di sicurezza, che nell'ipotesi della liberazione condizionale, non possono essere adottati. Ne' puo' ravvisarsi deroga alcuna al principio della precostituzione del giudice, di cui all'art. 25 Cost., per il fatto che, quando sia decorso il tempo della pena inflitta, la revoca della misura di sicurezza, effetto automatico della declaratoria di estinzione della pena, compete al giudice della esecuzione anziche' al giudice di sorveglianza (art. 578 c.p.p.).
Riguarda ancheart. 578 r.d. 1399/1930art. 635-esegg r.d. 1399/1930
MISURE DI SICUREZZA - REGIME DELLA LIBERTA' VIGILATA PER I CONDANNATI AMMESSI A LIBERAZIONE CONDIZIONALE - COD. PEN., ART. 177, ULTIMO COMMA - ESCLUDE LA REVOCA DELLA MISURA PRIMA CHE SIA ESTINTA LA PENA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Deve escludersi che il regime della liberta' vigilata per i condannati ammessi a liberazione condizionale, non consentendo la revocabilita' anticipata, ne renda inattuabile la rieducazione e l'emenda, con violazione del principio sancito dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. A parte il fatto che tale principio si riferisce soltanto alle pene, deve ricordarsi che il regime proprio della liberta' vigilata, secondo quanto risulta dalle disposizioni degli artt. 648 e seguenti c.p.p., e' precisamente diretto, oltre che al controllo del comportamento del vigilato, anche al fine della graduale rieducazione e del cauto reinserimento sociale.
Riguarda ancheart. 648-esegg r.d. 1399/1930