Ordinanza n. 354/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442d.lgs. 271/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, delle norme d'attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in relazione agli
artt. 438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989 dalla Corte d'Assise
di Torino nel procedimento penale a carico di La Vaccara Giuseppe,
iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 dicembre 1989, la Corte d'Assise
di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 247, secondo e terzo comma, delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) in rapporto all'art. 442, secondo comma, del nuovo
codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, primo
comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma,
Cost., nella parte in cui non ammette alcun sindacato del giudice in
ordine al non motivato diniego del consenso del pubblico ministero
alla richiesta di rito abbreviato formulata dall'imputato prima del
compimento delle formalità d'apertura del dibattimento e non
consente l'applicabilità della diminuzione di pena di cui all'art.
442, secondo comma, del codice di procedura penale;
b) dell'art. 247, primo comma, dello stesso testo approvato con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in rapporto agli artt.
438 e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte
in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con
la pena dell'ergastolo, per contrasto con l'art. 77 Cost. per eccesso
di delega, trattandosi di ipotesi non prevista ed anzi esclusa dalla
direttiva n. 53 della legge di delegazione 16 febbraio 1989, n. 81;
Considerato - in ordine alla questione sub a) - che questa Corte,
con sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo comma, delle
norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271) "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988";
che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr. ordinanze nn. 174 e 253 del 1990);
che - in ordine alla questione sub b) - nel momento in cui
l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato per un reato punibile
con la pena dell'ergastolo, il giudice a quo, ove avesse nutrito
dubbi sulla legittimità costituzionale dell'estensione anche a tali
reati della possibilità d'esperire il giudizio abbreviato, avrebbe
dovuto subito, ancor prima di chiedere il parere del pubblico
ministero, sollevare la relativa questione di legittimità
costituzionale;
che, invece, il giudice a quo ha sollevato la questione solo in
via subordinata, espressamente sottolineando che la stessa è
rilevante soltanto "conseguenzialmente all'eventuale accoglimento"
della questione sub a), con ciò mostrando chiaramente di ritenere
che la rilevanza della questione stessa è condizionata ad un
eventuale giudizio negativo, da parte del giudice, sulle motivazioni
addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo dissenso;
che, pertanto, secondo la stessa prospettazione del giudice a
quo, la questione si presenta allo stato come meramente ipotetica,
divenendo rilevante soltanto quando, a conclusione del dibattimento,
il giudice dovrà valutare il fondamento (in relazione alla
definibilità del procedimento allo stato degli atti) delle
motivazioni addotte dal pubblico ministero a giustificazione del suo
dissenso al fine, in caso di valutazione negativa, d'applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, del codice di procedura penale del 1988;
che quindi la seconda questione va dichiarata manifestamente
inammissibile per irrilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 delle norme d'attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del
1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 66 del
1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in
caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui
non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988", sollevata dalla Corte d'Assise di Torino
con ordinanza del 7 dicembre 1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità per irrilevanza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo comma,
delle medesime norme d'attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale del 1988, in rapporto agli artt. 438 e
442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella
parte in cui consentono il giudizio abbreviato anche per i reati
puniti con la pena dell'ergastolo, sollevata, in riferimento all'art.
77 Cost., dalla Corte d'Assise di Torino con ordinanza del 7 dicembre
1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte