Ordinanza n. 354/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 333/1992
usata come parametro
citata
- art. 29Legge sull’equo canone
- art. 59Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con
ordinanze emesse il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno - sezione
distaccata di Eboli, il 23 febbraio 1993 dal Pretore di Salerno -
sezione distaccata di Mercato S. Severino, il 19 febbraio 1993 dal
Pretore di Venezia, il 22 marzo 1993 dal Pretore di Venezia - sezione
distaccata di Mestre, il 19 febbraio (n. 2 ordinanze), il 7 e il 1°
marzo 1993 dal Pretore di Venezia ed il 3 febbraio 1993 dal Pretore
di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 179, 203, 220, 235, 243,
244, 248, 249 e 251 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 19, 21, 22 e 23 dell'anno
1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che i Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli
(con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993) e di Mercato San Severino
(con ordinanza del 23 febbraio 1993), di Venezia (con tre ordinanze
emesse il 19 febbraio 1993 e con successive ordinanze del 1° e del 7
marzo 1993), di Venezia, sezione distaccata di Mestre (con ordinanza
del 22 marzo 1993), e di Genova (con ordinanza emessa il 3 febbraio
1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita
locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992,
hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11,
comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;
che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e
con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due
anni, nel caso in cui "le parti non concordino sulla determinazione
del canone";
che le ordinanze di rimessione interpretano questa disposizione
nel senso che la proroga opera in modo automatico, se le parti non
hanno raggiunto l'accordo sul canone, e che il rifiuto di trattare da
parte del proprietario, quali che ne siano le ragioni, è equiparato
al mancato accordo;
che alcune ordinanze prospettano l'illegittimità della norma
nella sua interezza, altre nella parte in cui non prevede che il
locatore possa recedere dal rapporto alla prima scadenza del
contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge, o
nel corso della proroga legale, se ha necessità di disporre
dell'immobile per adibirlo ad abitazione propria o, più in generale,
per uno dei motivi previsti dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio
1978, n. 392;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o,
comunque, per l'infondatezza delle questioni, osservando in
particolare che, in base all'interpretazione congiunta del secondo
comma e del secondo comma- bis dell'art. 11 del decreto-legge n. 333
del 1992, si deve riconoscere come rilevante la necessità del
locatore, che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 59 della
legge n. 392 del 1978;
Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche
o connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono
essere riuniti e decisi congiuntamente;
che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità
costituzionale della proroga delle locazioni, stabilita dall'art. 11,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge
di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato, senza addurre
profili o argomenti nuovi, questioni che sono state già esaminate
dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto che la
limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata dalla
proroga biennale delle locazioni non contrasta con i parametri
costituzionali indicati nelle ordinanze di rimessione. Difatti la
proroga non è fine a se stessa, né tale da configurare una
sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma, limitata nel
tempo, risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire
un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal
tendenziale superamento del principio della quantificazione legale
del corrispettivo per le locazioni abitative;
che la Corte ha inoltre dichiarato infondate analoghe questioni
di legittimità costituzionale prospettate con riferimento al
rapporto tra proroga di diritto ed esigenza o necessità del locatore
di utilizzare direttamente l'immobile, in quanto la disposizione
denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la
proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e
comprovate esigenze del locatore previste dalla legge. Difatti la
disposizione è inserita in un contesto che vede esclusa la
rinnovazione del contratto, anche se sia stato stipulato un patto in
deroga, quando il locatore intenda, con attualità e concretezza,
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
rispettivamente previste dagli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio
1978, n. 392;
che, pertanto, le questioni ora riproposte devono essere
dichiarate manifestatamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis,
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai
Pretori di Salerno, sezioni distaccate di Eboli e di Mercato San
Severino, di Venezia e della sezione distaccata di Mestre, di Genova,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte