Ordinanza n. 354/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo
comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre
1998 dal pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, iscritta
al n. 874 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il pretore di Ancona sezione distaccata di Fabriano,
nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di un
rappresentante di commercio che si era appropriato del campionario
dell'impresa con la quale intratteneva il proprio rapporto di
collaborazione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 646,
ultimo comma, cod. pen. e, in subordine, questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 646, ultimo comma, cod. pen. "nella
parte in cui esclude la possibilità di comparare circostanze
attenuanti con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. per
escludere la procedibilità d'ufficio" del reato di appropriazione
indebita;
che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente precisa che:
a) dopo il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di cui agli
artt. 646, cod. pen., e 61, numero 11, a seguito di rimessione di
querela regolarmente accettata, era stata emessa sentenza di non
doversi procedere per estinzione del reato sull'assunto della non
applicabilità dell'aggravante indicata; b) tale sentenza, a seguito
di impugnazione da parte del Sostituto Procuratore generale presso la
Corte di appello di Ancona, era stata annullata con rinvio dalla
Corte di cassazione; c) le questioni de quibus sono state sollevate
nel corso del giudizio di rinvio;
che, per quel che riguarda il merito delle questioni, il
rimettente osserva, con riferimento alla prima, che, per quanto la
scelta del modo di procedibilità delle fattispecie criminose sia
affidata a valutazioni discrezionali del legislatore le quali, nel
giudizio di legittimità costituzionale, sono sindacabili solo se non
rispettose del limite della ragionevolezza, tuttavia, l'attribuzione
di un trattamento "privilegiato" al rapporto fiduciario a tutela del
quale è posto l'art. 61, n. 11, cod. pen., attraverso la previsione
della procedibilità d'ufficio nel caso in cui essa ricorra,
rappresenterebbe un travalicamento del suddetto limite;
che, con riferimento alla questione subordinata, il rimettente
sostiene che non sarebbe ragionevole, nella ipotesi considerata, non
consentire la comparazione delle circostanze attenuanti con
l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., per escludere la
procedibilità d'ufficio in quanto "nel nostro sistema, dal punto di
vista teorico, comparazione di circostanze e pronunce giurisdizionali
a carattere preliminare e non di merito" sarebbero perfettamente
compatibili;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate sul
rilievo che esse si risolvono in vere e proprie censure del merito di
scelte discrezionali del legislatore per nulla arbitrarie.
Considerato che, con riferimento alla prima questione, questa
Corte, con giurisprudenza costante, ha affermato che la scelta del
modo di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e
deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del
legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di
politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di
giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta
irrazionalità (v., da ultimo, sentenza n. 274 del 1997 e, con
specifico riguardo alla perseguibilità a querela, costituente nel
nostro ordinamento una deroga al principio di obbligatorietà
dell'azione penale: sentenze n. 7 del 1987 e n. 216 del 1974, e
ordinanze n. 204 del 1988 e n. 294 del 1987);
che, nella specie, non è ravvisabile alcuna irragionevolezza
nella scelta legislativa di prevedere la procedibilità d'ufficio per
il reato di appropriazione indebita aggravato dalla circostanza di
cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., in quanto l'interversione del
possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo
eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61,
n. 11, cod. pen., assume un disvalore sociale particolare;
che la questione subordinata riguarda una scelta legislativa
dello stesso tipo, quale è quella di escludere l'influenza del
giudizio di comparazione tra circostanze sul regime di procedibilità
del reato e che anche tale scelta, peraltro operata nell'ambito della
disciplina generale che regola il regime di valutazione delle
circostanze, non è da considerare arbitraria;
che, pertanto, entrambe le questioni devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, cod. pen., sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Ancona,
sezione distaccata di Fabriano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte