Ordinanza n. 355/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/11/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 66/1996
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso
con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dal pretore di Sondrio, sezione
distaccata di Morbegno, nel procedimento penale a carico di Gatti
Luigi, iscritta al n. 886 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un
imputato del reato di corruzione di minorenni, previsto dall'abrogato
art. 530 del codice penale, il pretore di Sondrio, sezione distaccata
di Morbegno, con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 e pervenuta a
questa Corte il 17 luglio 1996, ha sollevato, su istanza del pubblico
ministero, questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32 della
Costituzione, dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme
contro la violenza sessuale), nella parte in cui abroga detto art.
530 del codice penale;
che, secondo il remittente, la questione è rilevante in
relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa, di pronunciare in
camera di consiglio sentenza di non doversi procedere a termini
dell'art. 469 del codice di procedura penale, data l'espressa
abrogazione, disposta dall'art. 1 della legge n. 66 del 1996,
dell'art. 530 del codice penale, che prevedeva e puniva il reato di
corruzione di minorenni, contestato all'imputato, maggiorenne
all'epoca dei fatti, per aver compiuto atti sessuali con una persona
di età compresa fra quattordici e sedici anni;
che, ad avviso del giudice a quo, poiché non potrebbe essere
riconosciuta all'infrasedicenne la piena disponibilità dei propri
atteggiamenti e delle proprie condotte in campo sessuale, la legge n.
66 del 1996, che pur accorda una maggiore tutela ai minori contro gli
abusi sessuali, anche attraverso la introduzione della nuova
fattispecie delittuosa degli atti sessuali con minorenne, di cui
all'art. 609-quater del codice penale, avrebbe irragionevolmente
aperto un vuoto di tutela del minore di età compresa fra quattordici
e sedici anni, depenalizzando - attraverso l'abrogazione dell'art.
530 e la configurazione della più ristretta fattispecie di cui al
nuovo art. 609-quinquies del codice penale - la consumazione di atti
sessuali nei confronti, o in presenza, di minore di età fra i
quattordici e i sedici anni, purché consenziente e non legato al
soggetto attivo dai rapporti familiari, di affidamento o di
convivenza che valgono, ai sensi del nuovo art. 609-quater numero 2,
del codice penale, a rendere punibile il compimento di atti sessuali
con persona infrasedicenne;
che, secondo il remittente, il quale condivide l'eccezione
sollevata dal pubblico ministero, l'abrogazione dell'art. 530 del
codice penale contrasterebbe anzitutto con l'art. 2 della
Costituzione, che tutela il diritto dell'adolescente di età compresa
fra quattordici e sedici anni di essere lasciato crescere con il
rispetto che gli compete;
che sarebbero altresì violati i diritti della famiglia come
società fondata sul matrimonio, riconosciuti dall'art. 29, primo
comma, della Costituzione: contrasterebbe infatti con la tutela
psicologica ed etica della famiglia l'accollare preventivamente ai
genitori "il rischio della liceità penale del divenire il proprio
figlio o figlia oggetto di appetito o perverso desiderio sessuale di
un individuo anche in età avanzata, in assenza dei presupposti dei
casi limite della costrizione mediante violenza, minaccia o abuso di
autorità, di cui al nuovo art. 609-bis e delle circostanze
aggravanti di cui all'art. 609-ter del codice penale";
che si verificherebbe, sempre ad avviso del giudice a quo un
contrasto con l'art. 31, secondo comma, della Costituzione, che
imponendo la protezione della gioventù si riferisce alle persone,
diverse dai bambini, non ancora adulte, le quali potrebbero essere
pregiudicate da esperienze sessuali abusivamente indotte;
che, infine, sarebbe compromessa l'esigenza che l'adolescente
fruisca "di tutte le possibilità per portare a compimento il suo io
in fieri e maturare secondo le sue proiezioni senza che nessuno lo
disturbi lungo il suo difficile cammino", onde sarebbe violato anche
il principio costituzionale di tutela della salute, di cui all'art.
32 della Costituzione;
Considerato che la questione sollevata investe la norma di
abrogazione espressa dell'art. 530 del codice penale - contenuta
nell'art. 1 della legge n. 66 del 1996 - che avrebbe determinato il
venir meno della tutela penale dell'adolescente di età compresa fra
quattordici e sedici anni: e dunque tende ad una pronuncia che
ripristini la fattispecie incriminatrice abrogata;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è
inammissibile, in quanto contrasta con il principio di stretta
legalità in materia di reati e di pene, sancito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, una questione di legittimità
costituzionale il cui accoglimento si concreti nella creazione,
ovvero nel ripristino, di fattispecie incriminatrici diverse o
ulteriori rispetto a quelle configurate dal legislatore (sentenze nn.
42 del 1977 e 108 del 1981; ordinanza n. 288 del 1996);
che, nella specie, non sono stati prospettati profili o ragioni
tali da indurre la Corte a discostarsi da tale orientamento;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996,
n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), nella parte in cui dispone
l'abrogazione dell'art. 530 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 31, secondo comma, e 32
della Costituzione, dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di
Morbegno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il Redattore: Onida
Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte