Ordinanza n. 356/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 385/1980
usata come parametro
citata
- art. 1legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29
luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennità di
espropriazione di aree edificabili), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 marzo 1982 dal Tribunale regionale delle
Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento
civile vertente tra Rossi Angelo ed il Ministero dell'Agricoltura e
Foreste ed altro, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 20
aprile 1983;
2) n. 6 ordinanze emesse il 15 novembre 1982 dal Tribunale regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nei
procedimenti civili vertenti tra Mari Luigi ed altri e la Cassa per il
Mezzogiorno, iscritte dal n. 300 al n. 305 del registro ordinanze 1983
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 31
agosto 1983.
Visto l'atto di costituzione del Ministero dell'Agricoltura e
Foreste, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d'appello di Firenze, con ordinanza emessa il 5 marzo 1982, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo,
secondo e quarto comma, della legge 29 luglio 1980, n. 385, in
riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 136, primo comma, della
Costituzione;
che il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte
d'appello di Napoli, con sei ordinanze identicamente motivate, emesse
il 15 novembre 1982, ha impugnato a sua volta la legge n. 385 del 1980,
in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 24, primo comma, della
Costituzione;
e che in tutti i giudizi predetti è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso
della manifesta infondatezza, alla stregua della sentenza n. 223 del
1983.
Considerato che i giudizi medesimi vanno riuniti e decisi con unica
ordinanza, avendo tutti per tema la legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 385 del 1980, come risulta dalle motivazioni
delle stesse ordinanze del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte d'appello di Napoli (che pure non distinguono, nei loro
dispositivi, tra le varie parti della legge in esame);
e che, per altro, questa Corte ha già dichiarato illegittima
l'intera disciplina dettata dall'art. 1 della legge n. 385, mediante la
citata sentenza n. 223 del 1983.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (già
dichiarato illegittimo con sentenza n. 223 del 1983), sollevata dai
Tribunali regionali delle Acque Pubbliche presso le Corti d'appello di
Firenze e di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte