Ordinanza n. 356/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 6legge 146/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990,
n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa
il 23 aprile-15 maggio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale
della Lombardia sul ricorso proposto dal comune di Milano contro la
DIRCOM - Federazione nazionale dirigenti Enti locali - iscritta al n.
1101 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 aprile-15 maggio 1996, il
tribunale amministrativo regionale della Lombardia, nel giudizio di
opposizione proposto dal comune di Milano avverso il decreto per
comportamento antisindacale plurioffensivo adottato su ricorso della
Federazione nazionale dirigenti enti locali, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, come novellato dall'art. 6 della legge 12
giugno 1990, n. 146;
che secondo il collegio rimettente la disposizione censurata
prevedendo l'articolazione del giudizio sul comportamento
antisindacale imputabile alla pubblica amministrazione in due fasi di
cui è competente a conoscere lo stesso giudice - la prima a
cognizione sommaria, concludentesi con l'eventuale adozione del
decreto a carattere inibitorio, la seconda a rito ordinario,
introdotta con l'opposizione avverso il decreto, che viene definita
con sentenza - si porrebbe in contrasto con i principi contenuti
nella sentenza n. 432 del 1995, contenente dichiarazione di
illegittimità costituzionale all'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
confronti dell'imputato;
che il giudice rimettente ritiene che l'ultimo comma dell'art.
28 della legge n. 300 del 1970 presenta la stessa astratta
possibilità che la capacità di giudizio del giudice rimanga
assoggettata alla c.d. forza della prevenzione, e cioè a "quella
naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un
atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso
procedimento", ravvisandosi la violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato per chiedere che la questione venga dichiarata
infondata, sottolineando la non omologabilità del giudizio
amministrativo a quello penale;
Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione si basa
su una lettura ed una interpretazione errata della norma denunciata,
la quale non può avere il significato lesivo attribuitole dal
giudice a quo, ed essendo inoltre diverse le disposizioni da
applicare per risolvere il profilo della imparzialità del collegio
giudicante;
che infatti l'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come novellato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n.
146, ha il solo significato, nella indicazione del "tribunale
amministrativo regionale" e della "opposizione davanti allo stesso
tribunale", di attribuire la giurisdizione al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio; ciò allo scopo
di determinare un spostamento della competenza giurisdizionale - da
quella ordinariamente prevista per la repressione della condotta
antisindacale, attribuita al pretore - al giudice amministrativo di
primo grado, se il comportamento antisindacale comporti una
contemporanea lesione "di situazioni soggettive inerenti al rapporto
di impiego" e quando le organizzazioni sindacali "intendano ottenere
anche la rimozione dei provvedimenti lesivi di tali situazioni";
che, in altri termini, in tutti i casi in cui il comportamento
antisindacale di amministrazione statale o di altro ente pubblico non
economico incida anche su posizioni individuali di singoli dipendenti
(di diritto soggettivo o di interesse legittimo) e vi sia richiesta
di annullamento di provvedimenti lesivi, essendo queste posizioni
azionabili avanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva in materia di pubblico impiego, si è voluta mantenere una
unitarietà di tutela nella sede naturale propria del dipendente
pubblico. In definitiva si è inteso concentrare (per attrazione) nel
giudice amministrativo la cognizione sul comportamento antisindacale
con la possibilità della "rimozione dei provvedimenti anche nei
confronti dello stesso dipendente";
che in questo contesto la norma denunciata può avere il solo
significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e
non quello ulteriore di vincolo nella composizione del tribunale
amministrativo regionale, restando questa disciplinata dalle normali
regole proprie del giudizio amministrativo, ivi comprese quelle
relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle
singole udienze e ai relatori, con conseguenziale determinazione del
collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di
imparzialità del giudice e risolvibili nel processo amministrativo -
per la sua peculiarità - attraverso gli istituti della astensione e
della ricusazione, come del resto avverte lo stesso giudice
rimettente;
che il contenuto della norma denunciata, non avendo alcun effetto
di vincolare la composizione del collegio giudicante in sede di
opposizione avverso il decreto a seguito di cognizione sommaria, non
preclude una eventuale astensione o ricusazione, i cui istituti nel
sistema proprio del processo amministrativo, devono risolvere in modo
esaustivo il dovere di imparzialità che esprime un valore
costituzionale;
che d'altro canto non sono applicabili al giudizio
amministrativo, proprio per la particolarità e le diversità dei
sistemi processuali, le regole delle incompatibilità soggettive per
precedente attività (tipizzata) svolta nello stesso procedimento
penale - cui il giudice remittente fa ripetuto riferimento attraverso
il richiamo all'art. 34 cod. proc. pen. (per cui v., da ultimo,
sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997) - bensì le disposizioni
sull'astensione e la ricusazione del codice di procedura civile cui
le norme proprie del processo amministrativo fanno rinvio (v., per le
peculiarità dei sistemi processuali, sentenza n. 326 del 1997);
che di conseguenza la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art.
6 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte