Ordinanza n. 357/1987
Altra decisione · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 41legge 1150/1942
- art. 13legge 765/1967
- art. 17legge 765/1967
- art. 38legge 47/1985
- art. 5legge 146/1985
- art. 17legge 10/1977
- art. 20legge 10/1977
- art. 221Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (034U1265)
- art. 14legge 1086/1971
- art. 15legge 1086/1971
- art. 16legge 1086/1971
- art. 17legge 1086/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice
penale, promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 1981 dal
Pretore di Serracapriola, iscritte ai nn. 328, 329 e 330 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 269 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Serracapriola, con tre ordinanze del 16
marzo 1981, pronunciate nel corso di altrettanti procedimenti penali
a carico di imputati del reato previsto dall'art. 41, primo comma,
lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quale sostituito ad
opera dapprima dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e poi
dell'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 premesso
"che dalle risultanze processuali sono emersi elementi tali da
indurre in via preliminare a ravvisare invece nei fatti di causa gli
estremi della contravvenzione meno grave", punita con la sola
ammenda, "prevista dalla lett. a) del menzionato art. 41, per il
quale gli interessati hanno chiesto, nel corso del dibattimento, di
potersi avvalere dell'istituto dell'oblazione" - ha denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 162 del codice penale, "nella parte in cui non consente
l'esercizio dell'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo
grado neppure nel caso di derubricazione in reato oblabile del fatto
originariamente configurato come reato non oblabile";
che in uno dei tre giudizi (r.o. 300 del 1981) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto un'identica
questione, vanno riuniti;
Considerato, altresì, che, dopo la pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è entrata in vigore la legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
cui art. 38, secondo comma, quale sostituito ad opera dell'art. 5 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 giugno 1985, n. 298, stabilisce, con riguardo alle
opere ultimate entro il 31 ottobre 1983, che "l'oblazione interamente
corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'articolo 17
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20
della presente legge, nonché quelli di cui all'articolo 221 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e
17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086";
che, quindi, risultando le opere edilizie oggetto di
contestazione tutte ultimate entro il 31 ottobre 1983, spetta al
giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa
sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v.,
analogamente, ordinanze n. 298 del 1987, n. 297 del 1987, n. 75 del
1986, n. 226 del 1985, n. 209 del 1985, n. 117 del 1985);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Serracapriola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte