Ordinanza n. 357/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 932/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 dicembre 1980, n. 932 (Integrazioni e modifiche alla legislazione
recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e
razziali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1985 dal
Pretore di Venezia, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza del 26 novembre
1985, pervenuta alla Corte il 3 luglio 1986 (R.O. n. 539/86), nel
corso di un procedimento proposto dal commerciante Polacco Bruno
contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del diritto di
esso ricorrente all'accredito dei contributi figurativi previsti
dalla legge 22 dicembre 1980 n. 932 a favore dei perseguitati
politici, antifascisti e razziali e dallo stesso I.N.P.S. negato in
considerazione della inapplicabilità della legge menzionata alla
gestione commercianti in cui era assicurato il Polacco, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della detta
legge n. 932 del 1980, in riferimento agli art. 3 e 35 Cost. nella
parte in cui esclude i lavoratori del commercio dal beneficio
dell'accredito dei contributi figurativi per il conseguimento delle
prestazioni assicurative nella relativa gestione speciale;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha rilevato che il
detto accredito è riservato ai lavoratori subordinati che non hanno
potuto prestare attività lavorativa perché perseguitati politici,
antifascisti o razziali già in base all'art. 5 della legge n. 96 del
1955 e all'art. 3 della legge n. 284 del 1961, interpretata
autenticamente dall'articolo unico della legge n. 1424 del 1965 e
che, all'epoca della prima delle dette leggi, i commercianti non
erano nemmeno iscritti all'I.N.P.S.;
che l'accredito dei contributi figurativi, a totale carico dello
Stato, è un beneficio la cui attribuzione, oltre ad essere connessa
all'obbligo dell'iscrizione, è demandata alla discrezionalità del
legislatore;
che, peraltro, sussiste una notevole differenza tra le due forme
di lavoro, quello subordinato e quello autonomo, sia per i profili
previdenziali sia per quelli assicurativi;
Considerato che effettivamente l'accredito dei contributi
figurativi è strettamente collegato all'iscrizione obbligatoria
all'I.N.P.S. e che all'epoca del suo primo riconoscimento (l. n.
96/1955) i commercianti non avevano l'obbligo di assicurarsi presso
l'I.N.P.S.;
che, comunque, gli obiettivi della parificazione tra tutte le
categorie di lavoratori, nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del
sistema pensionistico, sono ancora da realizzarsi e che tale
realizzazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore il
quale può anche provvedervi con la gradualità imposta dalla
necessità di una razionale considerazione sia delle esigenze di vita
dei lavoratori sia delle effettive disponibilità finanziarie, e che
rimangono, in sede di giudizio di costituzionalità, insindacabili le
scelte operate al riguardo (sentt. nn. 173/86, 31/86, 144/84);
che, quindi, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 932,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dal Pretore di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte