Ordinanza n. 357/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5
luglio 1996 dal pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di
Fornari Alessandro ed altri, iscritta al n. 939 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Forlì ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
svolgere funzioni di giudice del dibattimento del giudice per le
indagini preliminari che ha in precedenza autorizzato la proroga
delle indagini a norma degli articoli 406, comma 4, e 553, comma 2,
cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione;
che la norma è censurata dal giudice rimettente in quanto
l'esclusione della incompatibilità determinerebbe una violazione del
diritto di difesa, che risulterebbe "pregiudicato da una
predeterminazione nella valutazione delle prove", avendo egli
autorizzato la proroga perché "gli scarsi elementi a disposizione
rendevano le indagini particolarmente complesse";
che il pretore rimettente ha al riguardo menzionato le sentenze
di questa Corte n. 453 del 1994 e n. 432 del 1995, richiamandosi al
principio ivi esposto secondo cui una valutazione di merito circa
l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un
giudizio di responsabilità sull'imputato vale a radicare
l'incompatibilità;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, in quanto
non è ipotizzabile alcun condizionamento della funzione di giudizio
da un'attività ordinatoria di tipo meramente processuale, inidonea
ad esprimere qualsiasi valutazione in ordine alla colpevolezza
dell'indagato;
Considerato che l'ordinanza con cui il giudice per le indagini
preliminari autorizza la proroga delle indagini ha natura e contenuto
meramente processuali, in quanto con essa il giudice si limita a
verificare la sussistenza dei presupposti della proroga, individuati
nell'art. 406, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella giusta causa,
ovvero, in caso di ulteriori proroghe, nella particolare complessità
delle indagini o nella oggettiva impossibilità di concluderle entro
il termine prorogato, e che pertanto è estranea a tale ordinanza
qualsiasi valutazione di merito sulle risultanze delle indagini
preliminari;
che le sentenze di questa Corte richiamate dal giudice rimettente
non sono conferenti, in quanto si riferiscono a situazioni in cui la
funzione ritenuta pregiudicante si sostanzia effettivamente in una
valutazione di merito sulle risultanze delle indagini e sulla
colpevolezza dell'indagato, tale da pregiudicare il giudizio
conclusivo sulla responsabilità dell'imputato (rispettivamente, la
reiezione della domanda di oblazione per la ritenuta diversità del
fatto e l'ordinanza con cui viene disposta una misura cautelare
personale);
che, al contrario, in situazioni del tutto analoghe a quella
oggetto del presente giudizio questa Corte ha ritenuto non sussistere
alcuna lesione dei princìpi della terzietà e dell'imparzialità del
giudice, escludendo che abbiano effetti pregiudizievoli sulla
funzione di giudizio, tali da determinare ipotesi di
incompatibilità, l'ordinanza con cui il giudice, respinta la
richiesta di archiviazione, abbia disposto, a norma dell'art. 409,
comma 4, cod. proc. pen., che il pubblico ministero svolga ulteriori
indagini (ordinanze n. 281 del 1996 e n. 157 del 1993), nonché il
decreto motivato con cui il giudice autorizza la riapertura delle
indagini ex art. 414 cod. proc. pen. (sentenza n. 455 del 1994);
che, a maggior ragione, nel caso in cui autorizza la proroga
delle indagini, il giudice assume determinazioni che attengono
esclusivamente allo svolgimento del processo, di carattere meramente
interlocutorio, come tali inidonee ad avere effetti pregiudicanti
sulla funzione di giudizio, in quanto estranee a qualsiasi
valutazione sul merito delle ipotesi di accusa (v. sentenza n. 131
del 1996);
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale di Forlì, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte