Ordinanza n. 357/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 362/1991
usata come parametro
citata
- art. 12legge 475/1968
- art. 1legge 549/1995
- art. 3legge 127/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore
farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1998 dal
T.A.R. per la Basilicata sul ricorso proposto da Coiro Antonio contro
Regione Basilicata, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio amministrativo diretto
all'annullamento di un bando di concorso per titoli ed esami per il
conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, il
Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, con ordinanza
del 20 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.
362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) in riferimento agli
artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, in quanto la disposizione
denunciata prevede un limite massimo di età (cinquantanove anni) per
essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami, per il
conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;
che detta limitazione secondo il rimettente - costituirebbe
un'innovazione nel sistema normativo riguardante il settore
farmaceutico, non prevista dall'art. 12, secondo e ottavo comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio
farmaceutico) che disciplina il trasferimento della titolarità di
farmacie per atto inter vivos a titolo oneroso a favore del
farmacista che abbia già conseguito la titolarità o che sia
risultato idoneo in un precedente concorso. Ciò sarebbe
irragionevole e determinerebbe un'ingiustificata disparità di
trattamento tra chi può acquistare a qualunque età una farmacia e
chi, invece, non può partecipare al concorso per acquisirne una
perché ultracinquantanovenne;
che la disposizione denunciata non troverebbe giustificazione
neanche dal raffronto con quella per l'accesso al pubblico impiego
atteso che, anche per quest'ultima, il limite di età fissato in
quaranta anni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25 (Norme sui limiti di
età per la partecipazione ai pubblici concorsi) e poi aumentato di
un anno dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è stato
definitivamente abolito dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
che la disposizione denunciata si porrebbe altresì in contrasto
con gli artt. 4 e 35 della Costituzione che tutelano il diritto al
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che la questione sollevata venga
dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, in ragione della
diversità e non comparabilità delle situazioni poste a raffronto,
atteso che con la disposizione denunciata il legislatore avrebbe
inteso disciplinare il conferimento della titolarità delle sedi
farmaceutiche risultanti disponibili attraverso la regola del
concorso pubblico per individuare gli aspiranti più meritevoli,
appartenendo alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale;
che a diverse finalità sarebbe improntata la disposizione
dell'art. 12 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla
legge n. 892 del 1984, in quanto tale normativa concerne la
differente ipotesi del trasferimento di aziende tra privati: un
settore di natura commerciale e sorretto dall'autonomia privata, a
fronte del quale l'intervento del legislatore fissa altre condizioni
a tutela degli interessi pubblici relativi al servizio farmaceutico.
Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa
Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la
ragionevolezza del loro trattamento differenziato è ammissibile
soltanto se esse siano identiche, o, quantomeno, sostanzialmente
omogenee (v. per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996,
n. 237 del 1995, n. 139 del 1984 e l'ordinanza n. 297 del 1998);
che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore
stabilire i requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi
purché i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario o
irragionevole (v., per tutte, le sentenze n. 466 del 1997, n. 412 del
1988);
che, nella specie, il legislatore con la disposizione denunciata
ha stabilito, con una scelta immune da irragionevolezza e non
arbitraria, come si evince dai lavori preparatori, di: "evitare in
futuro le gestioni provvisorie nell'esercizio delle farmacie e le
ripetute sanatorie che hanno caratterizzato i periodi trascorsi",
dettando regole cogenti sia nel fissare i requisiti soggettivi dei
concorrenti, sia nel disciplinare gli altri aspetti del procedimento
concorsuale;
che le due fattispecie indicate dal giudice a quo pur relative
entrambe al conseguimento di un esercizio farmaceutico, non sono
omogenee, essendo diversa la fonte della titolarità: (il concorso
pubblico ex art. 4 della legge n. 362 del 1991 e il contratto ex art.
12 della legge n. 475 del 1968) e che, pertanto, la seconda
fattispecie, costituendo una deroga alla generale prescrizione del
pubblico concorso, può considerarsi una ipotesi diversa ed
eccezionale;
che, pertanto, il tertium comparationis indicato dal giudice a
quo, non può essere raffrontato in modo pertinente con la norma
impugnata, e la disciplina stabilita da quest'ultima, di per sé, non
risulta irragionevole e non determina ingiustificate disparità di
trattamento;
che, infine, risulta manifestamente infondato il richiamo agli
artt. 4 e 35 della Costituzione che concernono precipuamente
l'accesso al mercato del lavoro (v. sent. n. 293 del 1997) e la
protezione di tale diritto nelle sue varie forme; invero va rilevato
che dal riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non
deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per
l'esercizio del relativo diritto (v. sentenza n. 103 del 1977), anche
attraverso la fissazione di un limite massimo di età, quale quello
previsto dalla disposizione censurata, posto a tutela di altri valori
costituzionalmente garantiti, purché sempre nel rispetto della
ragionevolezza dei requisiti soggettivi di partecipazione ai concorsi
pubblici.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n.
362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Basilicata, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte