Ordinanza n. 357/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo
1999 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente
tra Massei Salvatore e il Conservatore dei registri immobiliari "Roma
2" ed altra, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che - nel corso di un procedimento di impugnazione del
decreto con cui il tribunale di Roma aveva respinto un reclamo
avverso la decisione del competente conservatore dei registri
immobiliari che, a seguito di richiesta di iscrizione ipotecaria
fondata su un'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186-quater
cod. proc. civ., aveva eseguito tale formalità con riserva - la
Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa in Camera di Consiglio
il 15 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
menzionato art. 186-quater nella parte in cui non prevede che
l'ordinanza costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale;
che - affermata l'inapplicabilità nella fattispecie
dell'art. 2818 cod. civ., secondo cui costituiscono titoli per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale unicamente le sentenze di
condanna al pagamento di una somma di denaro e gli altri
provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto, ed
affermata inoltre l'impossibilità di equiparare ad una sentenza
l'ordinanza anticipatoria di condanna - il giudice a quo osserva come
la mancata collocazione di tale provvedimento tra quelli che
consentono l'iscrizione dell'ipoteca, ponga in essere una disparità
di trattamento fra destinatari di ordinanze comportanti condanna al
pagamento di somme in funzione anticipatoria di sentenza;
che la rimettente ravvisa la disparità, in particolare,
rispetto all'ordinanza disciplinata dall'art. 186-ter cod. proc.
civ., la quale viene dichiarata esecutiva sulla base di presupposti
meno rigorosi di quelli previsti dalla norma denunciata ed è
revocabile dal giudice in qualsiasi momento: con violazione, così,
anche del principio di ragionevolezza, non potendosi giustificare la
minore efficacia attribuita al provvedimento ex art. 186-quater;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza
della sollevata questione.
Considerato che questa Corte - chiamata in altre occasioni al
vaglio di legittimità costituzionale della stessa norma, denunciata
sotto differenti profili - ha già rilevato come l'ordinanza emessa
ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ. si caratterizzi per
l'effetto anticipatorio della decisione definitiva, derivante da essa
in virtù di un meccanismo potenzialmente capace di determinare la
definizione del processo di primo grado (v. sentenza n. 385 del
1997): meccanismo predisposto a fini essenzialmente deflattivi del
contenzioso, ritenuti conseguibili dal legislatore grazie alla
immediata realizzazione (totale o parziale) del petitum, e che si
attua attraverso la predisposta idoneità dell'ordinanza (esecutiva
ex lege) ad acquistare l'efficacia di sentenza ove vi sia una
rinuncia da parte dell'intimato alla successiva pronuncia di merito,
ovvero si verifichi l'estinzione del giudizio (ordinanza n. 168 del
2000);
che, in tali occasioni, la Corte ha anche precisato che,
allorquando non si verifichino le condizioni auspicate dal
legislatore per addivenire a detta anticipata conclusione, il
giudizio prosegue normalmente sino alla pronuncia della sentenza, la
quale è per sua natura destinata a riassorbire in sé l'ordinanza
stessa relativamente al decisum salva la possibile modifica in tutto
o in parte delle relative statuizioni;
che, viceversa, l'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi
dell'art. 186-ter cod. proc. civ. (soggetta alla disciplina delle
ordinanze revocabili ai sensi degli artt. 177 e 178, primo comma,
cod. proc. civ.) si caratterizza quale prodotto dell'innesto, nella
struttura di un giudizio ordinario a cognizione piena, di un
sub-procedimento che trova diretto riscontro nel procedimento
speciale monitorio regolato dagli artt. 633 e seguenti cod. proc.
civ. per la concessione del decreto ingiuntivo, del quale
l'ordinanza-ingiunzione mutua quasi pedissequamente presupposti ed
effetti (sentenza n. 295 del 1995), tra cui appunto la sua idoneità
a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale
(art. 655 cod. proc. civ.);
che la diversità strutturale e funzionale tra le ordinanze
in esame rende palese l'inidoneità dell'art. 186 ter a fungere da
tertium comparationis onde affermare la sospettata lesione del
principio di uguaglianza da parte del successivo art. 186-quater (v.
sentenza n. 200 del 1996 ed ordinanza n. 80 del 1998);
che - nel quadro dell'ampia potestà discrezionale,
ripetutamente riconosciuta da questa Corte al legislatore, riguardo
alla conformazione degli istituti processuali ed alla
differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata
nei vari tipi di giudizi (cfr. sentenza n. 65 del 1996) - la
denunciata divergenza tra i due paradigmi normativi messi a confronto
andrebbe semmai considerata quale mera disarmonia normativa (sentenza
n. 358 del 1996), tuttavia razionalmente spiegabile proprio in
rapporto alla fisiologica destinazione dell'ordinanza ex
art. 186-quater ad essere riassorbita nella sentenza, ovvero ad
acquistare essa medesima l'efficacia della sentenza impugnabile
sull'oggetto dell'istanza e quindi a divenire, come tale, titolo
idoneo ad iscrivere l'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 cod.
civ.;
che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ.,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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