Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13r.d. 148/1931
  • art. 14r.d. 148/1931

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, all.

B, 23, 24 e 36 all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal

Pretore di Cosenza, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione dell'A.T.A.C. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Cosenza, giudice del lavoro nel

giudizio tra Candido Tonino ed altri e l'Azienda Trasporti

Automobilistici di Cosenza (A.T.A.C.) avente ad oggetto la

riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario e per lavoro

prestato in festività infrasettimanali con divisione della

retribuzione mensile per 26 anziché per 30, ha dubitato, in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 14, all. B, e 23, 24 e 36, all. A,

del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 i quali stabiliscono che per gli

agenti a stipendio mensile il ragguaglio della retribuzione a

giornate è fatto dividendo per 30 la retribuzione di ciascun agente

anziché per 26 in quanto in tal modo la retribuzione mensile viene a

remunerare anche le giornate di riposo settimanale;

che il giudice a quo, in punto di non manifesta infondatezza

della questione, ha osservato che dal terzo comma dell'art. 36 Cost.

può desumersi che la durata massima del periodo di lavoro

settimanale è di sei giorni, sicché al settimo giorno, il quale

esula dalla economia del contratto di lavoro, non è direttamente

riferibile la retribuzione, con la conseguenza che la determinazione

dell'ammontare giornaliero di questa, nel caso di lavoratore pagato a

mese, va effettuata dividendo detto importo per ventisei, quali sono

i giorni lavorativi nel mese, e non per trenta; ed ha, poi, rilevato

che la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto è divisa

in due indirizzi contrastanti, sicché, a suo parere, era opportuna

una pronuncia della Corte costituzionale sulla portata del terzo

comma dell'art. 36 Cost.;

che l'A.T.A.C., costituitasi nel giudizio, ha contestato la

logicità della prospettata interpretazione dell'art. 36, terzo

comma, Cost. rilevando che i giorni di riposo settimanale devono

essere egualmente compensati e che, comunque, la materia doveva

essere oggetto della disciplina legislativa o della contrattazione

collettiva, onde la infondatezza della questione; ed inoltre, nella

memoria illustrativa, ha anche eccepito l'inammissibilità della

questione in quanto, in sostanza, il giudice a quo demanda alla Corte

costituzionale la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto

in seno alla Corte di cassazione, peraltro da essa già risolto nel

senso che la divisione della retribuzione mensile deve essere

effettuata per trenta;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per la Presidenza del

Consiglio, ha eccepito la inammissibilità della questione avendo il

giudice a quo richiesto la pronuncia sulla portata dell'art. 36,

terzo comma, Cost. che, invece, è demandata a lui stesso;

Considerato che effettivamente, il giudice remittente demanda a

questa Corte la risoluzione del contrasto di giurisprudenza formatosi

all'epoca dell'ordinanza sulla interpretazione delle norme censurate

e la scelta di una delle due interpretazioni richiamate, il che è di

competenza dello stesso giudice remittente; onde la manifesta

inammissibilità della questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 13 e 14, all. B, 23, 24 e 36, all. A, del

r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

36, terzo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte