Ordinanza n. 358/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13r.d. 148/1931
- art. 14r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, all.
B, 23, 24 e 36 all. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1986 dal
Pretore di Cosenza, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione dell'A.T.A.C. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Cosenza, giudice del lavoro nel
giudizio tra Candido Tonino ed altri e l'Azienda Trasporti
Automobilistici di Cosenza (A.T.A.C.) avente ad oggetto la
riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario e per lavoro
prestato in festività infrasettimanali con divisione della
retribuzione mensile per 26 anziché per 30, ha dubitato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 14, all. B, e 23, 24 e 36, all. A,
del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 i quali stabiliscono che per gli
agenti a stipendio mensile il ragguaglio della retribuzione a
giornate è fatto dividendo per 30 la retribuzione di ciascun agente
anziché per 26 in quanto in tal modo la retribuzione mensile viene a
remunerare anche le giornate di riposo settimanale;
che il giudice a quo, in punto di non manifesta infondatezza
della questione, ha osservato che dal terzo comma dell'art. 36 Cost.
può desumersi che la durata massima del periodo di lavoro
settimanale è di sei giorni, sicché al settimo giorno, il quale
esula dalla economia del contratto di lavoro, non è direttamente
riferibile la retribuzione, con la conseguenza che la determinazione
dell'ammontare giornaliero di questa, nel caso di lavoratore pagato a
mese, va effettuata dividendo detto importo per ventisei, quali sono
i giorni lavorativi nel mese, e non per trenta; ed ha, poi, rilevato
che la giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto è divisa
in due indirizzi contrastanti, sicché, a suo parere, era opportuna
una pronuncia della Corte costituzionale sulla portata del terzo
comma dell'art. 36 Cost.;
che l'A.T.A.C., costituitasi nel giudizio, ha contestato la
logicità della prospettata interpretazione dell'art. 36, terzo
comma, Cost. rilevando che i giorni di riposo settimanale devono
essere egualmente compensati e che, comunque, la materia doveva
essere oggetto della disciplina legislativa o della contrattazione
collettiva, onde la infondatezza della questione; ed inoltre, nella
memoria illustrativa, ha anche eccepito l'inammissibilità della
questione in quanto, in sostanza, il giudice a quo demanda alla Corte
costituzionale la risoluzione del contrasto giurisprudenziale sorto
in seno alla Corte di cassazione, peraltro da essa già risolto nel
senso che la divisione della retribuzione mensile deve essere
effettuata per trenta;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per la Presidenza del
Consiglio, ha eccepito la inammissibilità della questione avendo il
giudice a quo richiesto la pronuncia sulla portata dell'art. 36,
terzo comma, Cost. che, invece, è demandata a lui stesso;
Considerato che effettivamente, il giudice remittente demanda a
questa Corte la risoluzione del contrasto di giurisprudenza formatosi
all'epoca dell'ordinanza sulla interpretazione delle norme censurate
e la scelta di una delle due interpretazioni richiamate, il che è di
competenza dello stesso giudice remittente; onde la manifesta
inammissibilità della questione sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 14, all. B, 23, 24 e 36, all. A, del
r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
36, terzo comma, Cost., dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte