Ordinanza n. 358/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma
2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4
maggio 1998 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 758 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 1998 la Corte di
cassazione, investita di un ricorso avverso un'ordinanza del
Tribunale di Belluno, con la quale era stata rigettata una
dichiarazione di ricusazione proposta da un imputato nei confronti
del pretore di Belluno, sezione di Pieve di Cadore, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
per il giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato
sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei
confronti di altro soggetto, valutando lo stesso fatto;
che il remittente riferisce che il ricusante era stato,
unitamente ad altri, tratto a giudizio per rispondere del reato di
cui all'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo
unico delle leggi sanitarie) e che il pretore aveva pronunciato
sentenza di applicazione della pena nei confronti di alcuni suoi
coimputati, previa separazione delle loro posizioni;
che, quanto alla rilevanza della questione, la Corte di
cassazione osserva che il pretore con la sentenza di applicazione
della pena emessa nei confronti dei coimputati avrebbe già valutato
la vicenda processuale, escludendo che ricorressero gli estremi per
applicare l'art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, ritenendo
ininfluente un certificato di abitabilità, la cui legittimità ed
efficacia sarebbe determinante ai fini del giudizio nei confronti di
tutti gli imputati, ivi compreso il ricusante;
che il giudice remittente, pur dichiarandosi consapevole che con
la sentenza n. 186 del 1992 questa Corte ha escluso che la pronuncia
di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti
di un coimputato determini incompatibilità a celebrare il giudizio
nei confronti dei concorrenti negli stessi reati, afferma che questa
pronuncia nella sua assolutezza sarebbe stata "superata" dalla
successiva giurisprudenza costituzionale, e segnatamente dalla
sentenza n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia
pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei
confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello
stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già
stata comunque valutata;
che, però, ad avviso del giudice a quo quest'ultima sentenza
riguarderebbe esclusivamente le ipotesi di concorso necessario nel
reato, sicché occorrerebbe "ampliarne la sfera di applicazione in
relazione all'avvenuto esame di merito di tutto il materiale
probatorio comune ai diversi imputati";
che in difetto di una ulteriore dichiarazione di illegittimità
costituzionale in parte qua dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo,
poiché per il peculiare atteggiarsi della fattispecie probatoria -
fondandosi la responsabilità degli imputati sugli stessi ed unici
elementi di fatto e quindi sulla medesima ed intera prova - il
giudice con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non
avrebbe potuto non formarsi un convincimento non soltanto sul merito
dell'azione penale svolta contro gli imputati che hanno richiesto ed
ottenuto l'applicazione "patteggiata" della pena, ma anche, seppure
incidentalmente, sul merito dell'intera vicenda di fatto e, quindi,
sulla posizione del residuo coimputato rimasto estraneo a quel
processo e successivamente sottoposto al suo giudizio con il rito
ordinario;
che, infine, a giudizio della Corte remittente, escludere la
sussistenza dell'incompatibilità soltanto in virtù del dato
meramente formale dell'assenza nella sentenza di cui all'art. 444
cod. proc. pen. di qualsiasi accertamento di responsabilità,
significherebbe negare l'evidenza e trascurare l'esistenza di una
valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta
nel giudizio dibattimentale, destinata ad incidere sul futuro
dibattimento.
Considerato che la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del
dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di
altri soggetti, valutando lo stesso fatto;
che questa Corte nella sentenza n. 371 del 1996, richiamata
nell'ordinanza di remissione, ha già precisato che
l'incompatibilità sussiste in tutti i casi in cui sia stata espressa
nella sentenza che definisce il giudizio, sia pure incidentalmente,
una valutazione in ordine alla responsabilità penale di un terzo, e
successivamente ha puntualizzato che adottare una sentenza di
applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente
nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa
la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti estranei al
processo (ordinanze nn. 281 e 127 del 1999), come d'altronde avere
valutato una prova nei confronti di un imputato non vuol dire
necessariamente esprimere una valutazione di responsabilità nei
confronti di terzi che non hanno partecipato al giudizio (ordinanza
n. 135 del 1999);
che non vi è ragione di argomentare ulteriormente in ordine agli
anzidetti precedenti, sicché la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte