Ordinanza n. 359/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 241 e
seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal
Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di
Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri,
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15
febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli
Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in
cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha già esercitato
funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
Considerato che la questione sollevata è stata già dichiarata
manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui
motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione,
elementi di novità che possano ora indurre la Corte a diversa
decisione,
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 241 segg. delle Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (Testo
approvato con il Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Bergamo con ordinanza 15 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte