Art. 241
(Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria) 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data e' stata gia' richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero e' stato disposto il giudizio direttissimo.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva