Ordinanza n. 359/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 365Codice di procedura civile
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, seconda
sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, con la quale è stata
dichiarata l'inammissibilità di un ricorso presentato dall'avv. Cono
Domianello per invalidità della procura difensiva e della successiva
ordinanza della stessa seconda sezione civile, 11 novembre 1998, n.
985, relativa alla correzione di errore materiale della predetta
sentenza, promosso dall'avv. Cono Domianello, con ricorso depositato
il 5 marzo 1999 ed iscritto al n. 112 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 marzo 1999, l'avv. Cono
Domianello, nella qualità di "difensore impedito nell'esercizio del
potere costituzionale della difesa (esterno all'apparato dello
Stato), dalla Corte suprema di cassazione", ha proposto ricorso per
conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti della
Corte di cassazione, in relazione alla sentenza della medesima Corte,
seconda sezione civile, 14 giugno 1996, n. 5479, alla successiva
ordinanza della stessa seconda sezione civile 2 luglio-11 novembre
1998, n. 985, nonché ad ogni atto comunque presupposto o
conseguente;
che il ricorrente espone che la Corte di cassazione, con la prima
delle pronunce menzionate (sentenza 14 giugno 1996), nel decidere su
un ricorso sottoscritto dal medesimo ricorrente come difensore di
parti private, lo ha dichiarato inammissibile perché la procura,
ancorché apposta a margine dell'atto di ricorso - sia pure mediante
un timbro (utilizzato anche per la condizione di non vedente del
difensore) con legenda non espressamente riferita al giudizio di
cassazione --, non sarebbe stata individuabile come procura speciale
per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 365 cod. proc.
civ., adottando così un criterio di giudizio, secondo il ricorrente,
palesemente erroneo e smentito dalla successiva giurisprudenza delle
sezioni unite della stessa Corte; che per di più la Corte decidente,
con la medesima pronuncia, ha condannato il difensore alle spese del
giudizio; che la sentenza in questione recava nell'intestazione il
nome di soli quattro componenti del collegio; che, a seguito di
istanza di correzione di errore materiale presentata da una parte che
si era giovata della dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
la Corte di cassazione, con la seconda delle pronunce impugnate
(ordinanza 2 luglio-11 novembre 1998), ha disposto la correzione
della precedente sentenza, in contrasto, secondo il ricorrente, con
la giurisprudenza dello stesso giudice di legittimità circa la
nullità di sentenze di merito nella cui intestazione manchi
l'indicazione, non desumibile dalla sentenza, di uno dei componenti
del collegio;
che, secondo il ricorrente, l'ammissibilità del conflitto
dovrebbe affermarsi in base alla considerazione che il difensore, cui
è affidato il compito della difesa tecnica, sarebbe investito, per
mezzo dell'"atto privato" di incarico, di un ufficio, svolto nella
forma di esercizio privato di una pubblica funzione avente rilievo
costituzionale; che pertanto il singolo avvocato difensore nel
processo costituirebbe un potere dello Stato, ancorché estraneo
all'apparato statale, chiamato ad operare all'interno del potere
giudiziario in funzione di controllo dell'attività del giudice, e
comunque riconducibile alla sovranità popolare e quindi
costituzionalmente protetto contro ogni forma di violazione e di
attentato; che il difensore sarebbe titolare di un "potere
costituzionale di difesa" ad esso attribuito dall'art. 24 della
Costituzione e garantito, oltre che dallo stesso art. 24, dall'art.
2 della Costituzione;
che, sempre secondo il ricorrente, la menzionata sentenza della
Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo
stesso sottoscritto, avendo impedito al difensore di portare a
compimento il mandato difensivo ricevuto, avrebbe menomato,
attraverso il cattivo esercizio delle competenze della stessa Corte,
le competenze di livello costituzionale del difensore, con lesione
degli artt. 24 e 2 della Costituzione; che, in relazione all'handicap
di cui il ricorrente è portatore, la violazione degli anzidetti
parametri costituzionali sarebbe integrata dalla violazione del
principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.),
in relazione al dovere inderogabile di solidarietà dello Stato (art.
2 Cost.) e alla libertà di iniziativa economica garantita ai liberi
professionisti (art. 41 Cost.);
che, inoltre, la condanna alle spese di giudizio pronunciata nei
confronti del ricorrente, e la successiva ordinanza di correzione di
errore materiale, avrebbero contribuito ad aggravare la lamentata
menomazione dei poteri dell'avvocato.
Considerato che, nella presente fase, questa Corte è chiamata a
verificare in limine se esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla Corte stessa, insorgendo il conflitto fra
organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione
determinata per i vari poteri da norme costituzionali (art. 37, primo
e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che la contestazione di errori addebitati ad una pronuncia
giurisdizionale non può costituire, di per sé, materia di conflitto
costituzionale per il solo fatto che da quegli errori si affermi
discendere, come conseguenza o riflesso, la menomazione di una
posizione costituzionalmente garantita, ma solo quando sia contestata
la riconducibilità della decisione o di statuizioni in essa
contenute alla funzione giurisdizionale, o si lamenti il superamento
dei limiti - diversi dal generale vincolo del giudice alla legge,
anche costituzionale - che essa incontra nell'ordinamento a garanzia
di altre attribuzioni costituzionali: diversamente opinando, si
verrebbe a trasformare il conflitto costituzionale in un atipico
mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici (cfr., da ultimo,
sentenza n. 27 del 1999);
che il giudizio per conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato non può essere utilizzato come strumento generale di tutela
dei diritti costituzionali, ulteriore rispetto a quelli offerti dal
sistema della giurisdizione;
che, il ricorrente, sotto la veste di conflitto per menomazione
della funzione del difensore, propone in realtà censure relative
alla correttezza giuridica di decisioni assunte dalla Corte di
cassazione in tema di validità della procura speciale, di condanna
del difensore alle spese del giudizio e di correzione di errore
materiale, non suscettibili di configurare esorbitanze dai limiti
propri della giurisdizione, e dalle quali solo come riflesso discende
la lamentata menomazione della funzione del difensore;
che, quanto alla pronuncia dichiarativa di inammissibilità del
ricorso sottoscritto dal ricorrente - comunque debbano configurarsi,
nell'ordinamento, la funzione svolta dall'avvocato allorquando
esercita il mandato difensivo, e la figura soggettiva del difensore
-, sta di fatto che il denunciato errore del giudice di legittimità
riguarda l'applicazione delle norme sulla validità del mandato
conferito al difensore, e dunque non la disciplina o l'esercizio
della funzione defensionale, bensì unicamente l'atto negoziale
costituente il presupposto dell'esercizio della stessa funzione;
mentre la lamentata menomazione della funzione costituirebbe solo la
conseguenza della pronuncia del giudice, cui istituzionalmente spetta
decidere sui presupposti di validità degli atti del processo, posti
in essere dai vari protagonisti della vicenda giudiziale;
che, quanto alla condanna del difensore alle spese di giudizio,
si tratta di pronuncia che, pur se eventualmente erronea, si connette
alla dichiarata inammissibilità del ricorso da lui sottoscritto,
essendo stato il medesimo difensore considerato a questo fine, a
titolo individuale, come parte del giudizio: onde verrebbero in
rilievo i diritti delle parti e i rimedi per esse apprestati, e non
le funzioni del difensore;
che, quanto all'ordinanza di correzione di errore materiale, si
tratta di pronuncia su argomento e con effetti estranei all'esercizio
della funzione del difensore;
che, pertanto, non sussiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla competenza di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto nei confronti della Corte di cassazione, in
relazione alla sentenza della medesima Corte, seconda sezione civile,
14 giugno 1996, n. 5479, all'ordinanza della stessa Corte 2 luglio-11
novembre 1998, n. 985, e ad ogni atto presupposto o conseguente,
dall'avv. Cono Domianello con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte