Ordinanza n. 359/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bislegge 375/1975
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
usata come parametro
citata
- art. 177Codice penale
- art. 176Codice penale
- art. 678Codice di procedura penale
- art. 58-terlegge 356/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1,
primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta) - introdotto dal decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attività amministrativa), convertito nella legge 12 luglio
1991, n. 203, e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito
nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - promosso con ordinanza emessa il
29 giugno 2000 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al
n. 173 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha
sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4-bis comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" -
introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente
modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -
nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la
giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento,
l'ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati
all'ergastolo per taluno dei delitti ivi indicati;
che il rimettente premette:
di essere investito di una richiesta di liberazione
condizionale da parte di un soggetto in espiazione della pena
dell'ergastolo, risultante dal cumulo di due condanne,
rispettivamente a ventisei anni di reclusione e all'ergastolo, per
due delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione;
che il condannato ha già usufruito di permessi premio dal
1987 al 1992, e che, dopo un'interruzione conseguente all'entrata in
vigore del decreto-legge n. 306 del 1992, è stato di nuovo ammesso a
tale beneficio;
che nel 1993 l'istante ha commesso una estorsione in danno
di un altro detenuto, a seguito della quale è stato sottoposto al
regime di massima sicurezza dall'ottobre 1993 al marzo 1994, e che
per tale delitto è stato condannato alla pena di anni due e mesi sei
di reclusione con sentenza passata in giudicato nel 1998;
che successivamente al delitto di estorsione il condannato,
oltre ad essere stato nuovamente ammesso ai permessi premio, ha
continuato a fruire della liberazione anticipata, sino a vedersi
riconosciuti 1605 giorni di riduzione della pena;
che, ai fini della rilevanza della dedotta questione di
legittimità costituzionale, il rimettente espone che sussistono "le
condizioni temporali di ammissibilità" al beneficio della
liberazione condizionale, in quanto alla pena effettivamente espiata
- circa ventidue anni di reclusione - debbono essere aggiunti quattro
anni e sei mesi di pena scontata a titolo di liberazione anticipata;
che, al riguardo, il rimettente precisa però che il
passaggio in giudicato della condanna riportata per il delitto di
estorsione commesso nel 1993 "comporterà la verifica della
revocabilità o meno di parte della riduzione pena in relazione alla
condanna subita e alla incompatibilità della stessa con il
mantenimento del beneficio";
che, quanto al requisito della collaborazione con la
giustizia, richiesto dall'art. 4-bis comma 1, primo periodo,
dell'ordinamento penitenziario in relazione ai titoli di reato ivi
indicati, il rimettente rileva che l'istante non si trova in una
situazione di collaborazione inesigibile, equiparabile - alla stregua
della giurisprudenza costituzionale (in particolare, viene richiamata
la sentenza n. 68 del 1995) - alla condotta descritta
dall'art. 58-ter del medesimo ordinamento;
che la non ammissibilità al beneficio della liberazione
condizionale non sarebbe neppure superabile sulla base della sentenza
della Corte costituzionale n. 445 del 1997, in quanto, se è vero che
il condannato aveva intrapreso prima dell'entrata in vigore del
decreto-legge n. 306 del 1992 un valido percorso riabilitativo, il
delitto di estorsione commesso nel 1993 ha comportato l'interruzione
del processo di rieducazione in atto;
che, ai fini della non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente rileva che tale situazione "determina la
perpetuità effettiva e definitiva della pena dell'ergastolo"
precludendo, in violazione del principio costituzionale della
finalità rieducativa della pena, il reinserimento sociale del
condannato;
che, in particolare, il rimettente sottolinea l'analogia tra
la disciplina censurata e l'art. 177, primo comma, del codice penale,
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza
n. 161 del 1997 nella parte in cui non prevede che il condannato alla
pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione
condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio,
ove ne sussistano i relativi presupposti;
che da questa pronuncia, e dalle precedenti decisioni della
Corte costituzionale su questioni concernenti il tema dell'ergastolo,
emerge che la liberazione condizionale è l'unico istituto che rende
l'ergastolo non contrastante con la finalità rieducativa della pena,
con la conseguenza che, ove la possibilità di accedere a tale
beneficio risulti preclusa in via totale e assoluta, ne deriverebbe
l'illegittimità costituzionale della relativa disciplina;
che secondo il giudice a quo le analogie tra la preclusione
dichiarata illegittima dalla sentenza n. 161 del 1997 e la disciplina
censurata sono strettissime, in quanto in entrambi i casi
l'inammissibilità alla liberazione condizionale impedisce
"l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio
civile";
che dall'art. 4-bis comma 1, primo periodo, dell'ordinamento
penitenziario conseguirebbe infatti una vera e propria preclusione ai
benefici penitenziari, analoga a quella stabilita dall'art. 177,
primo comma, cod. pen. prima dell'intervento della sentenza n. 161
del 1997, dal momento che la collaborazione non può "ritenersi
obbligata, scelta necessaria nel rapporto giudiziario e
penitenziario" ma si pone come "una scelta libera" della quale,
quando possibile, non si possono "conoscere le ragioni del silenzio"
e che "potrebbe, comunque, essere sovente non possibile" anche al di
fuori delle ipotesi in cui l'inammissibilità ai benefici
penitenziari "viene temperata in vario modo, per la previsione
diretta della legge" o per la "lettura della stessa da parte della
giurisprudenza costituzionale".
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, primo
periodo, dell'ordinamento penitenziario, in quanto applicabile anche
alla liberazione condizionale, nella parte in cui prevede che il
soggetto condannato all'ergastolo per taluno dei delitti ivi
indicati, ove non collabori con la giustizia a norma dell'art. 58-ter
del medesimo ordinamento, non può essere ammesso al predetto
beneficio e rimane quindi privato della possibilità di tornare in
libertà, in violazione del principio della funzione rieducativa
della pena di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;
che, in ordine alla rilevanza della questione, ai fini
dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale il
giudice è tenuto a verificare se si è realizzato il requisito
temporale di cui all'art. 176, terzo comma, del codice penale,
determinato per i condannati alla pena dell'ergastolo nella misura di
ventisei anni di reclusione;
che, al riguardo, il rimettente espone che il condannato ha
effettivamente espiato circa ventidue anni di reclusione, ai quali
andrebbe aggiunto il periodo di quattro anni e sei mesi di pena
scontata a titolo di liberazione anticipata ex art. 54, commi 1 e 4,
dell'ordinamento penitenziario, ma nello stesso tempo precisa che la
condanna ad anni due e mesi sei di reclusione per il delitto di
estorsione commesso nel 1993, passata in giudicato nel 1998,
"comporterà la verifica della revocabilità o meno di parte della
riduzione di pena in relazione alla condanna subita e alla
incompatibilità della stessa con il mantenimento del beneficio";
che, in effetti, a norma dell'art. 54, comma 3,
dell'ordinamento penitenziario - come integrato dalla sentenza di
questa Corte n. 186 del 1995 - la revoca della liberazione anticipata
non consegue più automaticamente alla condanna per delitto non
colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, ma è disposta
solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita,
appare incompatibile con il mantenimento del beneficio;
che secondo la giurisprudenza di legittimità la revoca della
liberazione anticipata va estesa a tutte le riduzioni di pena già
maturate prima della condanna per il delitto commesso nel corso
dell'esecuzione;
che, alla stregua di quanto esposto dallo stesso rimettente,
è indubbio che nel caso di specie la decisione in ordine alla revoca
della liberazione anticipata - attribuita anche d'ufficio a norma
dell'art. 678 del codice di procedura penale al medesimo tribunale di
sorveglianza competente a deliberare sulla liberazione condizionale -
influisce sulla sussistenza del requisito temporale richiesto per
l'ammissione a quest'ultimo beneficio;
che il rimettente avrebbe quindi dovuto preliminarmente
decidere sulla revoca della liberazione anticipata a norma
dell'art. 54, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, così da
accertare l'effettiva durata del periodo di pena scontata dal
condannato e dirimere qualsiasi incertezza in ordine alla sussistenza
del requisito temporale di ammissione alla liberazione condizionale;
che l'incertezza su tale requisito si traduce in un difetto
di rilevanza della questione che, in quanto condizionata dall'esito
del procedimento sulla revoca della liberazione anticipata, risulta
meramente ipotetica;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1, primo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 375 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta) -
introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa),
convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente
modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti
al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -
sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte