Ordinanza n. 36/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dal Pretore
di Perugia - Sezione distaccata di Città di Castello, nel
procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo ed altro, iscritta
al n. 380 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Città
di Castello, con ordinanza 25 maggio 1989 - emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di Franciosa Vincenzo e Caterino Angelo,
imputati del reato di cui all'art. 707 del codice penale perché,
essendo stati già condannati per delitti determinati da motivi di
lucro, erano stati co'lti in possesso d'una chiave inglese, atta ad
aprire o a sforzare serrature, della quale non giustificavano
l'attuale destinazione - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 707 del codice penale, in riferimento agli
artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27,
terzo comma, Cost.;
che, invero, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata
contrasterebbe innanzitutto con l'art. 25, secondo comma, Cost. nella
parte in cui non precisa le caratteristiche che dovrebbero avere gli
"strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" in essa
contemplati, così rendendo incerto il precetto penale ed attribuendo
al giudice un'eccessiva discrezionalità;
che, in secondo luogo, la medesima disposizione contrasterebbe
con l'art. 24, secondo comma, Cost., poiché, con l'imporre, a chi si
trova nelle condizioni soggettive previste, di giustificare la
destinazione a scopo lecito delle cose, stabilirebbe in realtà
un'inversione dell'onere della prova, così vanificando il diritto
dell'imputato di non rispondere all'interrogatorio;
che, secondo il giudice a quo alla predetta vanificazione non
sopperisce la possibilità che la giustificazione del possesso si
ricavi dalle prove fornite dalla difesa tecnica dell'imputato o
raccolte ex officio dal giudice;
che, in terzo luogo, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe
con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché determinerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che sono
pregiudicati per delitti contro il patrimonio e tutti gli altri
soggetti, incriminando soltanto per i primi una vera e propria
attività preparatoria di delitti in ragione di pretese esigenze di
prevenzione;
che, infine, l'art. 707 del codice penale contrasterebbe con
l'art. 27, terzo comma, Cost., poiché la pena in esso prevista,
unitamente alla possibilità di applicare l'arresto in flagranza e
d'irrogare la misura di sicurezza della libertà vigilata, sarebbe
eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva e quindi ispirata non
alla funzione rieducativa costituzionalmente assegnata alla pena
bensì ad intenti repressivi, che danno per certo che le pene
precedentemente espiate non abbiano raggiunto l'effetto della
rieducazione del condannato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
ed ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che l'eccezione d'inammissibilità della questione per
difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall'Avvocatura
dello Stato, non può essere accolta giacché, avendo il giudice a
quo precisato che nella specie gli imputati non hanno giustificato la
destinazione degli strumenti di cui sono stati trovati in possesso,
agli stessi imputati andrebbero applicate, senza la dichiarazione
d'incostituzionalità dell'art. 707 del codice penale, le sanzioni
previste dallo stesso articolo;
Considerato, in ordine ai dedotti profili di contrasto con gli
artt. 3, primo comma e 24, secondo comma Cost., che identiche
questioni sono state ritenute non fondate da questa Corte con
sentenza n. 236 del 1975 e manifestamente infondate con ordinanza n.
146 del 1977 (cfr. anche sentenze n. 110 del 1968 e n. 14 del 1971) e
che non sono stati prospettati, in questa sede, motivi nuovi o che
possano comunque indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 27,
terzo comma, Cost., che analoghe questioni sono state dichiarate non
fondate con sentenze di questa Corte n. 110 del 1968 e n. 14 del
1971, le quali hanno affermato che il precetto costituzionale sulla
funzione rieducativa della pena non può essere invocato per
escludere la legittimità di norme contravvenzionali, quali quelle
contenute negli artt. 707 e 708 del codice penale, il cui oggetto
specifico della tutela è la prevenzione di taluni delitti contro il
patrimonio;
che, d'altra parte, la pena prevista dall'art. 707 del codice
penale, considerando anche i particolari presupposti soggettivi
richiesti per la sua applicazione, non può certamente ritenersi
eccessivamente ed irrazionalmente afflittiva, tanto da avere
unicamente scopo repressivo e da non potere addirittura svolgere
alcuna funzione rieducativa (cfr. anche l'ordinanza n 270 del 1984,
la quale ha ritenuto che la contravvenzione di cui all'art. 707 del
codice penale non è incongruamente ed eccessivamente sanzionata
rispetto ai delitti di furto e di danneggiamento);
Considerato, in ordine al profilo di contrasto con l'art. 25,
secondo comma, Cost., che l'art. 707 del codice penale, nel
sanzionare, per determinati soggetti, il possesso ingiustificato
anche di "strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature" non
contiene una previsione generica ed indeterminata bensì pone un
divieto di possesso di arnesi individuabili con esattezza attraverso
l'indicazione della loro attitudine funzionale ad aprire o sforzare
serrature;
che, pertanto, nel determinare se un dato strumento abbia
l'idoneità a perseguire la finalità indicata, il giudice non fa
altro che esercitare il normale compito ermeneutico ad esso
istituzionalmente demandato (secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, è legittimo, per la descrizione del fatto-reato, l'uso
di espressioni meramente indicative o di comune esperienza, in quanto
non impongono al giudice oneri esorbitanti dalla normale opera
ermeneutica: cfr. le sentenze nn. 27 del 1961, 7 del 1965, 191 del
1970, 42 del 1972, 188 del 1975, 49 del 1980, 70 del 1982, 247 del
1989 e le ordinanze n. 156 e 169 del 1983, 5 e 84 del 1984, 75 del
1985, 159 del 1986);
che, di conseguenza, la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 707 del codice penale sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Pretore di Perugia, sezione
distaccata di Città di Castello, con ordinanza del 25 maggio 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte