Ordinanza n. 36/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/02/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.lgs. 509/1988
- art. 2legge 291/1988
usata come parametro
citata
- art. 13legge 118/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988,
n. 291), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dal Pretore
di Chieti, nel procedimento civile vertente tra Semplicino Anna Maria
e Ministero dell'interno, iscritta al n. 641 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile instaurato da Anna
Maria Semplicino contro il Ministero dell'interno per ottenere
l'assegno di invalidità civile, il pretore di Chieti, con ordinanza
del 12 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38,
primo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n.
509, "nella parte in cui subordina il diritto alla prestazione
assistenziale ivi prevista al momento di effettuazione della visita
sanitaria, e non a quello della domanda";
che, nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la
domanda di assegno in data 31 marzo 1990, è stato riconosciuto
dalla competente Commissione medica, con provvedimento del 14 ottobre
1992 trasmesso
in data 15 aprile 1993, un grado di invalidità del 67 per cento con
decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
che, pur non essendo in discussione la sussistenza del requisito
reddituale, il Ministero dell'interno ha negato la liquidazione
dell'assegno sul riflesso, fondato sulla norma denunziata, che
l'accertamento del requisito sanitario previsto dall'art. 13, primo
comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - in relazione al quale era
stata presentata la domanda - è intervenuto posteriormente alla data
di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto ministeriale di cui
all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988;
che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione in esame
contrasta: a) con l'art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell'art. 2
della legge di delegazione legislativa 26 luglio 1988, n. 291, il
Governo non era legittimato a stabilire regole di diritto
transitorio, ma soltanto ad emanare norme di revisione delle
categorie delle minorazioni e delle malattie invalidanti; b) con
l'art. 38, primo comma, Cost., in quanto lede diritti soggettivi
acquisiti, rispetto ai quali l'attività amministrativa di
accertamento dei requisiti sanitari ha valore meramente dichiarativo;
c) con l'art. 3 Cost., in quanto subordina irragionevolmente il
diritto alla prestazione assistenziale a un fatto casuale,
indipendente dalla volontà dei beneficiari.
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all'esame di questa Corte e dichiarata costituzionalmente
illegittima, con sentenza n. 209 del 1995, nella parte in cui non
prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali
il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca
della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma 1,
sia intervenuto, da parte della competente Commissione medica,
posteriormente a tale data.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti
dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291) - già
dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza
n. 209 del 1995 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, primo
comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte