Ordinanza n. 36/2001
Altra decisione · depositata il 09/02/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 341/1990
- art. 17legge 127/1997
usata come parametro
citata
- art. 5legge 264/1999
- art. 1legge 264/1999
- art. 2legge 264/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 19 e il 15 dicembre 1997
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Luca Morini ed altri e da Filippo Spiezia ed altri contro
l'Università degli studi di Milano ed altri e contro il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,
iscritte ai nn. 583 e 675 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 46, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso di giudizi cautelari, ha sollevato, con due ordinanze di
identico contenuto del 15 dicembre 1997 (r.o. 675/2000) e del
19 dicembre 1997 (r.o. 583/2000), in riferimento agli artt. 33 e 34
della Costituzione e per violazione del "principio costituzionale
della riserva di legge", questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari), come modificato
dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo), che ha attribuito al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi
universitari;
che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase cautelare, trattandosi di ricorsi promossi da studenti non
ammessi alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per
i quali l'amministrazione ha dettato il decreto ministeriale
21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di
accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento) e le università hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni;
che, secondo le ordinanze di rimessione, in base agli
artt. 33 e 34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa
di legge in materia di diritto allo studio, anche universitario;
riserva che, pur non precludendo al legislatore ordinario di
demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia
consentirebbe ciò soltanto previa determinazione, da parte del
legislatore medesimo, di una serie di precetti idonei a vincolare e
indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa
individuazione delle linee essenziali della disciplina;
che - osserva il giudice a quo - la disposizione censurata,
al contrario, conferisce al Ministro dell'università il potere di
determinare la limitazione degli accessi all'istruzione
universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali
della disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di
definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica
amministrazione (il Consiglio universitario nazionale), i criteri
generali per la regolamentazione dell'accesso: ciò che sarebbe in
contrasto con il principio della riserva di legge e comporterebbe
altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo
studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
che nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha rilevato che i dubbi di
costituzionalità sollevati sono già stati superati, nel merito,
dalla decisione di infondatezza n. 383 del 1998, e ha osservato
inoltre che, recependo l'invito formulato in quella decisione, il
legislatore ha introdotto una nuova normativa in materia di accessi
all'università con la legge 2 agosto 1999, n. 264, il cui art. 5, in
particolare, stabilisce una sanatoria delle posizioni di studenti
iscritti con riserva ai corsi per effetto di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, concludendo pertanto per un riesame della
rilevanza della questione da parte del giudice rimettente, stante la
disciplina sopravvenuta, e comunque per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione.
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano una stessa
questione, concernente la medesima disposizione, e che pertanto i
relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
pronuncia;
che successivamente alle ordinanze di rimessione (emesse
entrambe nell'anno 1997, ma pervenute alla Corte costituzionale nel
2000) è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in
materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e
2) la programmazione a livello nazionale e di singole università
degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che
richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze
formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le
università devono attenersi per la determinazione del numero dei
posti relativi ai medesimi corsi, e che in particolare (art. 5)
dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni
degli studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtù di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, o
che siano comunque stati ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato origine alla presente questione di costituzionalità (v.,
analogamente, le ordinanze di questa Corte nn. 548, 486, 269 e 142
del 2000; 411 e 408 del 1999);
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte