Ordinanza n. 360/2001
Altra decisione · depositata il 07/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 449/1997
- art. 39legge 449/1997
- art. 70TU pubblico impiego
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre
2000 dal Tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra
G. B. e il comune di Vernazza, iscritta al n. 97 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia ha sollevato, con
ordinanza del 4 dicembre 2000, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo
comma, della Costituzione;
che il Tribunale di La Spezia è stato adito in sede di
reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda cautelare
proposta da un dipendente del comune di Vernazza, diretta ad ottenere
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale;
che, secondo il rimettente, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sarebbero titolari di un diritto ad
ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e l'amministrazione avrebbe la mera facoltà di
differirla per un termine massimo di sei mesi, in quanto questa
fattispecie sarebbe disciplinata esclusivamente dall'art. 1, commi 57
e 58, della legge n. 662 del 1996, poiché, in parte qua nessuna
modificazione sarebbe stata introdotta dagli artt. 39, comma 27,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 31, comma 41, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata
violerebbe l'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché,
soprattutto nel caso di comuni di piccole dimensioni, impedirebbe la
razionale ed efficiente organizzazione del servizio pubblico, anche a
causa della complessità delle procedure per l'assunzione di nuovo
personale e del diritto del dipendente di ottenere il ripristino del
rapporto di lavoro a tempo pieno;
che la norma censurata, secondo il Tribunale di La Spezia, si
porrebbe in contrasto anche con l'art. 98, primo comma, della
Costituzione, in quanto subordinerebbe l'interesse pubblico
all'interesse privato del dipendente di espletare una ulteriore
attività lavorativa, realizzando altresì una ingiustificata
disparità di trattamento in danno della pubblica amministrazione,
poiché quest'ultima, nonostante la privatizzazione del rapporto di
lavoro pubblico, non potrebbe impedirne la trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale, diversamente da quanto è stabilito per il
datore di lavoro privato;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, la norma impugnata non
violerebbe i parametri costituzionali indicati nell'ordinanza di
rimessione, in quanto il divieto della trasformazione del rapporto
per i dipendenti che esercitano determinate mansioni, la previsione
che il contingente del personale ammesso al part-time non possa
superare una determinata percentuale dell'organico complessivo e
l'introduzione di procedure dirette a sopperire all'eventuale carenza
di personale, costituirebbero efficaci misure in grado di assicurare
la continuità e l'efficienza dell'attività delle amministrazioni
pubbliche.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stato emanato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il quale, all'art. 70, comma 3,
stabilisce che "il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti
locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente
decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
che il decreto legislativo da ultimo richiamato dispone che
la potestà regolamentare degli enti locali ha ad oggetto, tra
l'altro, la disciplina "delle incompatibilità tra impiego nelle
pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di
cumulo di impieghi ed incarichi pubblici" (art. 89, comma 2, lettera
g) e reca altresì una norma che facoltizza specificamente gli stessi
enti a definire rapporti di lavoro a tempo parziale, nonché a tempo
determinato dei propri dipendenti, anche in riferimento alla
necessità di assunzioni eventualmente occorrenti allo scopo di
sopperire ad esigenze temporanee di detti enti (art. 92);
che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla
mancata considerazione da parte del rimettente di ulteriori profili
normativi della complessiva disciplina applicabile alla fattispecie
sottoposta al suo esame, la sopravvenuta modificazione del quadro
legislativo di riferimento rende necessaria la restituzione degli
atti al giudice a quo affinché egli valuti la perdurante rilevanza
della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte