Ordinanza n. 361/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti
(sez. IV) e 180, secondo comma, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n.
633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio"), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980
dal Pretore di Narni, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138
dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione di Canonici Lorenzo e della
S.I.A.E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del
legale rappresentante di un'emittente radiofonica locale, imputato ex
art. 171, lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"),
per aver diffuso opere musicali senza preventiva autorizzazione della
S.I.A.E., il Pretore di Narni, con ordinanza emessa il 14 febbraio
1980, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) degli
artt. 51 e seguenti (sez. IV) della legge 22 aprile 1941, n. 633, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non
estendono alle emittenti radiofoniche locali la possibilità,
viceversa prevista per la R.A.I., di radiodiffondere senza il
consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; b) dell'art.
180, comma secondo, n. 1, della medesima legge, in relazione agli
artt. 4, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, nella
parte in cui impone la preventiva autorizzazione dell'autore (ovvero
della S.I.A.E.) per l'utilizzazione dell'opera in assenza di un
criterio di predeterminazione del compenso dovuto;
che, per quanto concerne il primo problema, a parere del giudice
a quo la denunziata normativa determinerebbe una situazione di
privilegio in favore della R.A.I.;
che in ordine alla seconda questione, il pretore rimettente
sostiene che la norma impugnata, generalizzando in capo alla S.I.A.E.
il diritto di concedere l'autorizzazione preventiva per utilizzare le
opere d'ingegno, possa costituire un impedimento al diritto alla
libertà del lavoro e d'iniziativa economica. Anzi, più in generale,
sarebbe la stessa previsione di un'autorizzazione dell'autore a
rendere difficoltose le attività lavorative od imprenditoriali di
artisti od impresari nelle quali si concretizza lo sfruttamento
dell'opera;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la
declaratoria di inammissibilità, ovvero d'infondatezza delle
proposte questioni;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
S.I.A.E. la quale ha anche presentato memoria nell'imminenza
dell'udienza sostenendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza
delle questioni ed insistendo sulla necessità delle proprie funzioni
di tutela e d'intermediazione e sull'illogicità dell'assunto che
vorrebbe l'autore obbligato a consentire l'utilizzazione dell'opera
ad un prezzo d'imperio;
che si è infine costituito, presentando ulteriore memoria, in
proprio e quale legale rappresentante dell'emittente radiofonica,
l'imputato nel giudizio di rinvio richiedendo la declaratoria
d'illegittimità delle norme impugnate;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 51 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata sul
presupposto di un asserito, più favorevole trattamento riservato
alla R.A.I. ed in riferimento al prospettato contrasto con il
principio d'eguaglianza, è stata già da questa Corte risolta nel
senso dell'infondatezza con la sentenza 9 luglio 1986, n. 215;
che, inoltre, la Corte ha già escluso che l'art. 180, primo
comma, della citata legge sul diritto di autore concreti violazione
dell'art. 41, primo comma, della Costituzione (sent. 13 aprile 1972,
n. 65);
che nella decisione da ultimo citata venne chiarito come colui
che intenda utilizzare l'altrui opera dell'ingegno ben possa far
valere le proprie ragioni giudizialmente ove ritenga eccessivo il
compenso richiestogli, così risultando razionalmente contemperate le
esigenze imprenditoriali dello spettacolo - cui è funzionalmente
connesso il lavoro di interpreti ed esecutori - e la protezione del
diritto d'autore;
che quest'ultimo, sia per la tutela che per il concreto
esercizio, è apparso al legislatore meritevole di una speciale
disciplina fondata su quella rilevanza d'interesse generale e, quindi
pubblica, già dalla Corte sottolineata nella sentenza 3 aprile 1968,
n. 25;
che, pertanto, la garanzia del diritto al lavoro risulta del
tutto logicamente armonizzata con la previsione della libertà
dell'arte e della scienza, in un regime di libertà negoziale;
che la costruzione di un intero sistema normativo qual è
ipotizzato dal giudice a quo ed in cui le possibilità di
utilizzazione dell'opera d'ingegno siano parzialmente sottratte al
controllo del suo autore, appare compito esclusivo del legislatore,
anche a prescindere dalla dubbia compatibilità con il quadro
costituzionale di riferimento;
che pertanto i giudizi di costituzionalità non possono essere
ammessi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti (sez. IV) e
180, comma secondo, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633
("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma,
e 41, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Narni con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte