Ordinanza n. 361/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/11/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 219321963r.d. 262/1942
- art. 2188Codice civile
- art. 2196Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
2 novembre 2000 dal Tribunale di Monza nel procedimento civile
vertente tra Gollinucci Luigi e il Fallimento Gollinucci Luigi ed
altra, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale di Monza, con ordinanza emessa il
2 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte
in cui tale norma esonera dal fallimento l'imprenditore individuale
già iscritto nel Registro delle Imprese, il quale ha effettivamente
cessato l'esercizio dell'impresa da un anno, a prescindere
dall'opponibilità del fatto ai terzi secondo il meccanismo degli
artt. 2193-21963 c.c.";
che il Tribunale rimettente muove dalla premessa secondo cui,
alla stregua del diritto vivente, il termine di un anno previsto
dall'art. 10 della legge fallimentare per l'assoggettabilità a
fallimento dell'imprenditore che abbia cessato l'attività
imprenditoriale decorre dalla cessazione di fatto dell'impresa,
dovendosi attribuire alle risultanze dei registri pubblici ivi
compreso il registro delle imprese, istituito con legge 29 dicembre
1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) - un valore soltanto indiziario
dell'effettiva interruzione dell'attività;
che siffatta disciplina risulterebbe, tuttavia,
sostanzialmente diversa da quella prescritta per l'imprenditore
societario "cessato" nonché per il socio illimitatamente
responsabile che abbia dismesso la propria partecipazione in
società;
che, per quanto riguarda l'imprenditore collettivo, infatti,
il termine di cui all'art. 10 della legge fallimentare decorre
espressamente, a seguito della sentenza di questa Corte n. 319 del
2000, dalla cancellazione della società dal registro delle imprese,
mentre, per quanto riguarda gli ex soci illimitatamente responsabili,
pur in difetto di un analogo dato testuale, nessun ostacolo si
opporrebbe ad un'interpretazione della citata sentenza n. 319 del
2000 nel senso che il termine di un anno dalla perdita della
responsabilità illimitata, entro il quale può essere dichiarato il
fallimento di costoro, in estensione di quello della società,
decorra soltanto dalla data della relativa pubblicità;
che la rilevata disparità di trattamento tra imprenditori
individuali e collettivi si tradurrebbe, secondo il rimettente, in
una disparità di trattamento anche tra creditori i quali
sarebbero maggiormente tutelati, sotto il profilo dell'affidamento,
qualora contrattino con una società piuttosto che con un
imprenditore individuale, con l'ulteriore conseguenza di
rendere maggiormente oneroso il ricorso al credito per gli
imprenditori individuali, proprio in ragione del rischio che costoro
possano sottrarsi all'esecuzione collettiva "attraverso un semplice
comportamento omissivo, non ostensibile ai terzi";
che il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe,
d'altro canto, fissare limiti temporali differenti, dopo la
cessazione dell'impresa, per l'assoggettamento al fallimento
dell'imprenditore individuale e di quello collettivo (o del socio
illimitatamente responsabile), ma non anche individuare in maniera
difforme l'evento costituente il dies a quo dei rispettivi termini;
che la denunciata disparità di trattamento potrebbe essere
eliminata solamente rendendo omogenee le due discipline e quindi
"assoggettando al vincolo della pubblicazione per conseguire
l'opponibilità quanto alla decorrenza dell'anno anche la cessazione
dell'impresa individuale";
che l'enfatizzazione della natura "materiale" della
cessazione dell'attività imprenditoriale individuale si rivelerebbe
in definitiva coerente con una concezione arcaica dell'impresa,
rispondente al tipo della fabbrica ottocentesca, ma non più adeguata
all'attuale sistema economico e risulterebbe, pertanto, in contrasto
anche con il principio di ragionevolezza;
che conclusivamente la norma, come risultante dal diritto
vivente, contrasterebbe non solo con l'art. 3 Cost., sotto il profilo
della violazione sia del principio di eguaglianza che del canone di
ragionevolezza, ma anche con l'art. 24 Cost., "nella misura in cui
assoggetterebbe la tutela giurisdizionale, sia pur esecutiva
"speciale", del credito ad un ostacolo non controllabile né
percepibile dal titolare della situazione soggettiva pregiudicata";
che risulterebbe infine leso anche l'art. 97 Cost., in quanto
l'indicata normativa pregiudicherebbe il buon funzionamento
dell'amministrazione della giustizia.
Considerato che il rimettente censura l'art. 10 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, nell'interpretazione, evidentemente non condivisa ma
assunta come diritto vivente, secondo la quale il termine di un anno
ivi previsto per l'assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore
che abbia cessato l'attività imprenditoriale decorre in ogni caso
dalla cessazione di fatto dell'impresa, dovendosi attribuire alle
risultanze dei registri pubblici e dunque anche a quelle del registro
delle imprese, previsto dall'art. 2188 del codice civile ed
effettivamente istituito con la legge n. 580 del 1993 - un valore
soltanto indiziario dell'effettiva interruzione dell'attività;
che siffatto diritto vivente - la cui esistenza è
apoditticamente - affermata non trova tuttavia riscontro alcuno nella
giurisprudenza di legittimità successiva all'entrata in vigore della
citata legge n. 580 del 1993, per quanto specificamente riguarda
l'asserita irrilevanza rispetto ai terzi, ai fini dell'applicazione
dell'art. 10 della legge fallimentare, della iscrizione nel registro
delle imprese della cessazione dell'impresa, iscrizione prevista come
obbligatoria dall'art. 2196, terzo comma, del codice civile, per gli
effetti di cui all'art. 2193 dello stesso codice;
che del tutto estranee alla problematica in questione sono
infatti, con ogni evidenza, le pronunce riguardanti il valore
meramente indiziario delle risultanze di pubblici registri diversi
dal registro delle imprese;
che d'altro canto l'affermazione - costante nella
giurisprudenza, anche recente, della Cassazione - secondo cui "la
cessazione dell'attività di impresa, ai fini della decorrenza del
termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento
dell'imprenditore (art. 10 l. fall.), presuppone che nel detto
periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a
quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa" (Cass.
4 settembre 1998, n. 8781), non è affatto incompatibile con il
riconoscimento di una piena efficacia dichiarativa alla iscrizione
della cessazione dell'impresa nell'apposito registro;
che è infatti del tutto coerente con i principi della
pubblicità dichiarativa la possibilità per i terzi di provare la
non veridicità del fatto iscritto e, dunque, in ipotesi, di
dimostrare il compimento di atti di esercizio dell'impresa
successivamente alla iscrizione della sua cessazione;
che l'interpretazione che il rimettente ritiene lesiva di
principi costituzionali è pertanto erroneamente qualificata in
termini di diritto vivente e non è sicuramente l'unica compatibile
con il tenore della norma;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte