Ordinanza n. 361/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 51, primo comma, numero 4),
del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
9 luglio 2001 dal tribunale di Genova nel procedimento di ricusazione
proposto da Wilfredo Vitalone, iscritta al n. 950 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione di Wilfredo Vitalone nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il tribunale di Genova, con ordinanza emessa nel
corso di un procedimento di ricusazione in data 9 luglio 2001, ha
sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4),
del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che
"il giudice che ha già pronunciato su causa formalmente distinta ma
con contenuto identico abbia l'obbligo di astenersi";
che l'istanza di ricusazione è stata proposta nel corso di
un giudizio di responsabilità civile promosso contro lo Stato, a
norma della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), per i danni che, secondo le allegazioni
dell'attore, sarebbero allo stesso derivati dall'operato di un
pubblico ministero e di un giudice per le indagini preliminari presso
il tribunale di Firenze per avere questi ultimi, rispettivamente,
chiesto ed emesso un decreto di archiviazione in merito alle denunce
da lui presentate contro due pubblici ministeri della Procura della
Repubblica presso il tribunale di Perugia, per abuso di ufficio,
falso in atto pubblico e calunnia ai suoi danni;
che, come espone il giudice a quo, in prossimità
dell'udienza collegiale destinata a vagliare l'ammissibilità della
domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 5 della legge
n. 117 del 1988, l'attore ha proposto istanza di ricusazione nei
confronti del giudice istruttore cui la causa è stata assegnata, per
avere lo stesso giudice già deciso quale componente del collegio,
con una pronuncia in data 17 gennaio 2001 di manifesta infondatezza
ai sensi del comma 3 del citato art. 5 della legge n. 117 del 1988,
sull'ammissibilità di una precedente domanda di risarcimento del
danno proposta dallo stesso attore e di contenuto sostanzialmente
identico a quello della domanda attuale;
che - prosegue il rimettente - la ripetizione del giudizio
deriva dalla duplice circostanza (a) che il decreto di archiviazione,
del 9 febbraio 1999, che ha concluso il procedimento penale avviato a
seguito delle sopra indicate denunce presentate dall'attore e in
relazione al quale è stata proposta l'attuale domanda risarcitoria,
altro non è che la rinnovazione, motivata per relationem, di un
precedente provvedimento di archiviazione del 30 ottobre 1997, emesso
(da diverso giudice per le indagini preliminari) nel corso del
medesimo procedimento penale e poi annullato dalla Corte di
cassazione per vizi procedurali, e (b) che già in relazione al primo
decreto di archiviazione successivamente annullato dalla Corte di
cassazione (nonché in relazione alla relativa richiesta formulata
dal pubblico ministero), l'attore aveva esercitato la prima azione
civile di danno nei confronti dello Stato - dichiarata inammissibile
dal collegio con il concorso del giudice ricusato - allegando le
medesime ragioni, in fatto e in diritto, poste a base della
successiva (e attuale) domanda risarcitoria proposta a seguito del
secondo provvedimento di archiviazione emesso a rinnovazione del
primo;
che, chiamato a definire il giudizio di ricusazione in tal
modo introdotto, il tribunale rimettente solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4),
cod. proc. civ., poiché "il fatto che lo stesso giudice che ha
deciso la prima causa sia chiamato a decidere anche la seconda appare
in contrasto con il principio di imparzialità del giudice", sancito
dall'art. 111 della Costituzione, in quanto la circostanza che il
giudice sia chiamato a rinnovare, nella seconda causa, le stesse
valutazioni che ha compiuto nella prima contrasta "con il sentimento
comune di giustizia, che impone che la parte non deve trovarsi ad
essere giudicata da un giudice prevenuto, perché ha già deciso
sulla stessa materia processuale";
che nel caso di specie, ad avviso del giudice a quo, benché
le due cause siano formalmente distinte, avendo a oggetto domande di
risarcimento del danno fondate sulla asserita illegittimità di
distinti provvedimenti giurisdizionali, esse risultano in realtà
strettamente collegate, in maniera tale che "il giudicato che dovesse
formarsi sulla prima verrebbe necessariamente a influenzare l'esito
della seconda";
che pertanto non sussisterebbe alcun dubbio "che il
magistrato investito della nuova causa sia chiamato a compiere le
stesse valutazioni che sono state necessarie nel primo giudizio e che
le questioni in decisione nelle due cause sono le stesse, perché la
tecnica di motivazione "per relationem" adottata nel disporre la
seconda archiviazione impone non solo di affrontare le stesse
questioni di diritto, ma anche di esaminare gli stessi fatti";
che - sempre secondo l'argomentazione del rimettente - si
potrebbe "dubitare se in questi casi un'appropriata applicazione dei
criteri di identificazione delle azioni, alla luce dei quali va
condotto il giudizio sull'identità o diversità delle cause, non
consenta[no] di ravvisare nelle due controversie un'unica causa, e di
ritenere la fattispecie direttamente sussumibile tra quelle
contemplate dall'art. 51, numero 4, cod. proc. civ.", aggiungendo
peraltro che, nonostante tale rilevata identità sostanziale di
contenuti tra le due cause, "stante la diversitadei provvedimenti e
delle cause che in essi trovano il loro riferimento", non appare
possibile "fare ricorso agli istituti della litispendenza o della
continenza (art. 39 c.p.c.), o della riunione (art. 273 c.p.c.), il
cui presupposto è la pendenza di "una stessa causa";
che però, conclude il giudice a quo, "... se il concetto di
"stessa causa" resta ancorato all'interpretazione che ne viene
comunemente data, pur con le precisazioni della lettura fattane dal
giudice delle leggi nella ... pronuncia n. 387/1999" (decisione che,
si rileva nell'atto di rimessione, ha "interpretato estensivamente"
la disposizione oggi impugnata, ampliandone l'ambito di applicazione
anche in relazione a fasi diverse del medesimo processo), allora "la
norma dell'art. 51, numero 4, cod. proc. civ., non pare sufficiente
ad evitare ... il pericolo costituito dalla c.d. forza della
prevenzione, che impone che lo stesso giudice non sia chiamato a
contraddirsi, smentendo decisioni già assunte in situazioni
identiche";
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o
infondatezza della questione;
che si è costituita la parte privata proponente la
ricusazione, che, con argomentazioni pressoché identiche a quelle
poste a base dell'ordinanza di rimessione, ha concluso per una
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata.
Considerato che il tribunale di Genova, nell'ambito di un
giudizio incidentale di ricusazione di un giudice civile, solleva, in
riferimento al principio di imparzialità del giudice di cui
all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di
procedura civile, chiedendone una dichiarazione di
incostituzionalità nella parte in cui non prevede l'obbligo di
astensione del giudice che abbia già pronunciato su causa
formalmente distinta ma con contenuto sostanzialmente identico a
quello della causa su cui è ulteriormente chiamato a decidere;
che, svolgendo le proprie argomentazioni nei termini
precedentemente esposti, il giudice rimettente assume, quale premessa
della questione sollevata, l'identità "sostanziale" delle due cause
- quella ancora da decidere, assegnata al giudice della cui
ricusazione si tratta, e quella già in precedenza definita dal
collegio con il concorso del medesimo giudice - in quanto originate
da azioni di risarcimento del danno a norma della legge n. 117 del
1988 (a) promosse dallo stesso soggetto, (b) esercitate in relazione
a due atti processuali penali (i decreti di archiviazione specificati
nell'esposizione dei fatti) formalmente distinti ma che costituiscono
l'uno la ripetizione dell'altro, stante la motivazione del secondo
per relationem con quella del primo, annullato per vizio di forma e
(c) sorrette dalle stesse doglianze da parte dell'attore, traendo da
queste circostanze la conseguenza che la odierna funzione
giurisdizionale di trattazione della causa nella fase di
ammissibilità della domanda risarcitoria ex legge n. 117 del 1988 si
presenterebbe come una mera iterazione della stessa attività in
precedenza esercitata, tale da ledere la garanzia dell'imparzialità
e terzietà del giudice prescritta dall'art. 111, secondo comma,
della Costituzione;
che il giudice a quo, sembra tuttavia contestualmente
escludere che detta identità di sostanza tra il precedente e il
nuovo giudizio possa tradursi nella nozione giuridica di "stessa
causa" rilevante ai fini dell'applicazione degli istituti della
litispendenza e della continenza di cause ovvero della riunione dei
giudizi (artt. 39 e 273 cod. proc. civ.), motivando tale assunto con
la "diversità dei provvedimenti e delle cause che in essi trovano il
loro riferimento", dunque valorizzando distinzioni obbiettive di
carattere formale, che appaiono essere in contraddizione con le
premesse sopra sintetizzate;
che, sotto altro profilo, lo stesso giudice rimettente
formula il rilievo secondo cui "si potrebbe dubitare se in questi
casi un'appropriata applicazione dei criteri d'identificazione delle
azioni, alla luce dei quali va condotto il giudizio sull'identità o
diversità di cause", non possa condurre a ravvisare, in una ipotesi
quale è quella del giudizio principale, una "stessa causa" (non nel
senso che rileva per i citati artt. 39 e 273 cod. proc. civ., ma)
agli effetti dell'applicazione della stessa disposizione sospettata
di incostituzionalità (art. 51, primo comma, numero 4), cod. proc.
civ.), dunque in maniera tale da rendere la fattispecie concreta
"direttamente sussumibile" tra quelle considerate dalla norma
denunciata, anche alla stregua della lettura estensiva che di
quest'ultima ha fornito la sentenza n. 387 del 1999 di questa Corte;
che, ancora sotto questo profilo, il rimettente afferma, in
pari tempo, di non poter direttamente pervenire al risultato
interpretativo che si è detto, in quanto la nozione di "stessa
causa" (ai fini dell'art. 51) resti - ipoteticamente - "ancorata
all'interpretazione che ne viene comunemente data", cioè
all'interpretazione che esclude di poter addivenire a questa
soluzione del problema sollevato;
che, in presenza di una simile impostazione della questione -
anche indipendentemente dalle anomalie della vicenda processuale
dalla quale il presente giudizio ha preso avvio -, è preliminare il
rilievo che il giudice della ricusazione prospetta una duplice
possibilità interpretativa, per un verso affermando la astratta
possibilità di pervenire a una soluzione della questione attraverso
una "appropriata applicazione" dei criteri di identificazione delle
azioni in modo da condurre a una diretta inclusione dell'ipotesi
dedotta nell'ambito della norma impugnata, senza necessità di un
intervento di questa Corte, ma per altro verso contestualmente
dubitando di tale possibilità, alla stregua della interpretazione
che della medesima norma viene "comunemente data";
che è su questa irrisolta duplice possibilità che il
giudice a quo, chiama questa Corte a un intervento sulla disposizione
censurata, in modo tale da superare la "comune" interpretazione che
lo stesso rimettente sembra non fare propria né condividere;
che, in tal modo impostata, la questione risulta sollevata
essenzialmente in vista della soluzione di una alternativa
interpretativa circa la portata della disposizione processuale: una
alternativa che spetta al giudice risolvere, assegnando alla norma un
preciso significato, prima di prospettare un problema di conformità
alla Costituzione;
che, per questo, la sollevata questione deve essere
dichiarata, conformemente al costante orientamento di questa Corte,
manifestamente inammissibile (per tutte, ordinanze n. 418 e n. 201
del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4), del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111
della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte