Art. 273 c.p.c. — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa
[1]Se piu' procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.
[2]Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva