Ordinanza n. 364/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 457/1978
usata come parametro
citata
- art. 11d.P.R. 1035/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo
comma, della legge della Regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62
(recte: 64) (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2°, della legge 5
agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981),
promossi con n. 3 ordinanze emesse il 6 febbraio 1992 dal Pretore di
Ivrea nei procedimenti civili vertenti tra Balconi Luigi, Rosso Renzo
e Festa Piergiorgio ed il Comune di Ivrea iscritte ai nn. 161, 162 e
163 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Luigi Balconi ed il Comune di Ivrea ed avente ad oggetto
l'impugnazione di un provvedimento di decadenza dall'assegnazione di
alloggio di edilizia pubblica per abbandono e cessione, il Pretore di
Ivrea con ordinanza del 6 febbraio 1992 (reg.ord. n. 161 del 1992)
sollevava, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma,
della legge regionale del Piemonte 6 dicembre 1984 n. 62 (recte: 64);
che ad avviso del Pretore, questa disposizione, stabilendo che
contro i provvedimenti di decadenza emanati dal Sindaco si applicano
il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 11
d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ossia è dato di ricorrere al Pretore, estenda la competenza pretorile in materia ad ipotesi non
previste dalla legislazione statale;
che infatti il citato art. 11 d.P.R. n. 1035 del 1972 non
prevede il ricorso al pretore contro i provvedimenti di decadenza o
cessione dell'alloggio ma soltanto contro quelli di decadenza per
mancata occupazione dell'alloggio stesso;
che sempre ad avviso del giudice rimettente, questa modifica
dell'ordinamento giurisdizionale esulava dall'ambito delle competenze
costituzionalmente attribuite alla regione, così sembrando
confliggere con le sopra indicate norme della Costituzione;
che identica questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con
ordinanze emesse in pari data nelle cause Rosso (reg. ord. n. 162 del
1992) e Festa (reg. ord. n. 163 del 1992) contro il comune di Ivrea;
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità
dell'oggetto;
che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 489 del 1991, onde la questione
dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo (ossia
dodicesimo) comma, della legge regionale del Piemonte 10 dicembre
1984 n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981),
sollevata dal Pretore di Ivrea in riferimento agli artt. 108 e 117
della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte