Ordinanza n. 364/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88,
da 90 a 95, 154, 187, comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451,
comma 3, 491, 505, da 538 a 541, 543 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di D.M.A. ed altra, iscritta al
n. 883 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 luglio 2001, il
Tribunale di Roma - chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di
esclusione della parte civile, formulata dal pubblico ministero e
dagli imputati nel corso di un processo penale nei confronti di
persone imputate dei reati di lesioni personali e di detenzione e
porto illecito di armi - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,
3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3,
441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541,
e 543 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono
"la possibilità di azione civile delle parti private nel processo
penale";
che ad avviso del rimettente, le norme impugnate
contrasterebbero con i principi del "giusto processo", di cui
all'art. 111 Cost., a fronte dei quali il processo deve tradursi in
un "duello ad armi e forze pari";
che l'intervento nel processo penale di una parte ulteriore,
che mira a realizzare "interessi morali e civilistici",
provocherebbe, infatti, uno "sbilanciamento" a favore dell'accusa,
potendo generare nel giudice una "pressione inconscia" - correlata
all'aspirazione a rendere comunque giustizia alla vittima del reato -
tale da compromettere la serenità e la correttezza della decisione:
e ciò tanto più in un sistema processuale come quello italiano, che
ammette decisioni su base indiziaria e nel quale la valutazione della
convergenza e della forza degli indizi non si fonda "su un criterio
rigorosamente scientifico";
che l'imparzialità e la terzietà del giudice sarebbero
assicurate solo da un sistema rigorosamente "binario" di parti che
contendano in via esclusiva sul tema della responsabilità penale:
tema che, nella cornice della Costituzione, assume un rilievo
prioritario rispetto alla salvaguardia dei diritti delle parti
private, in quanto incidente sulla libertà fisica e morale
dell'individuo;
che, al riguardo, verrebbero segnatamente in rilievo gli
artt. 2 e 13 Cost., e soprattutto l'art. 3 Cost., che impone di
rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà dei
cittadini, tutti avendo poi l'eguale diritto, ove imputati, di
accedere ad un processo rapido e ad armi pari con l'accusa;
che l'inserimento dell'azione civile in un processo di tipo
accusatorio - introducendo un nuovo thema decidendum, ampliando
l'ambito delle prove e rendendo necessari ulteriori adempimenti
processuali (quali notifiche ed avvisi) - comprometterebbe, inoltre,
i principi di economia, concentrazione e celerità del processo
stesso;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che il tribunale rimettente sottopone a scrutinio di
costituzionalità trentatré articoli del codice di procedura penale
di contenuto eterogeneo;
che, in prevalenza, si tratta di disposizioni concernenti
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale: disposizioni che
peraltro, da un lato, si riferiscono anche a profili privi di
qualsiasi attinenza con la decisione che il rimettente è chiamato ad
assumere nel giudizio a quo; e, dall'altro lato, non coprono l'intero
ventaglio delle disposizioni del codice di rito concernenti la
predetta azione;
che tra le norme impugnate figurano, tuttavia, anche
disposizioni che non riguardano affatto la tematica dianzi indicata,
ma ineriscono in via esclusiva alla persona offesa dal reato e agli
enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
(artt. da 90 a 95, e 505 cod. proc. pen.): soggetti, questi, ben
distinti, nella sistematica del codice, dalla parte civile;
che, pertanto, non è dato ravvisare, tra le norme impugnate,
quella reciproca, intima connessione che sola consente, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, di coinvolgere nello
scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo (cfr.,
ex plurimis, sentenza n. 156 del 2001; ordinanze nn. 81 e 286 del
2001);
che d'altra parte - come correttamente rilevato
dall'Avvocatura dello Stato - il quesito di costituzionalità si
risolve, nella sostanza, in una mera critica, a livello di politica
giudiziaria, di una scelta "di sistema" (quella del possibile cumulo)
operata dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità,
in tema di rapporti fra azione civile e azione penale relative al
medesimo fatto: scelta che il rimettente vorrebbe veder sostituita da
una soluzione di tipo diverso, in assunto preferibile (quella della
separazione assoluta);
che, sotto entrambi i profili, la questione deve essere
dunque dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154,
187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505,
da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte