Art. 543 c.p.p.
Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva