Ordinanza n. 365/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 36/1990
usata come parametro
citata
- art. 73r.d. 635/1940
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione
delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni
assimilati), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal
Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto
da Mauro Gramaglia contro il Prefetto di Livorno ed altro, iscritta
al n. 82 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti l'atto di costituzione di Mauro Gramaglia, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
investito del ricorso proposto da un avvocato dello Stato per
ottenere l'annullamento di un provvedimento prefettizio di diniego
del porto d'armi senza licenza, con ordinanza emessa il 5 febbraio
1997 (pervenuta alla Corte l'8 febbraio 1999) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge
21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), nella
parte in cui non estende la facoltà di portare armi senza licenza,
attribuita soltanto ai fini della difesa personale ai magistrati
dell'ordine giudiziario, anche ai magistrati amministrativi, della
Corte dei conti, dei tribunali militari ed agli avvocati dello Stato;
che la disposizione denunciata ha esteso a tutti i magistrati
dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del
ruolo organico, una facoltà in precedenza prevista dal regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) solamente per i
pretori e per i magistrati addetti al pubblico ministero o
all'ufficio di istruzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, non avere compreso tra
le categorie alle quali si estende tale facoltà anche gli
appartenenti alle altre magistrature e gli avvocati dello Stato
violerebbe il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), con specifico
riferimento all'unità della funzione giurisdizionale (artt. 102 e
103 Cost.) ed alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario
della disciplina prevista per le altre magistrature e per
l'avvocatura dello Stato (art. 23 del regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611), la quale, pur non essendo titolare di funzioni
giurisdizionali, svolgerebbe un'attività giustiziale, in posizione
di indipendenza ed autonomia dalla pubblica amministrazione, e
sarebbe inoltre impegnata nella difesa della parte civile in processi
penali che possono determinare situazioni di rischio;
che si è costituito l'avvocato dello Stato, ricorrente nel
giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale, giacché l'unità della funzione
giurisdizionale, alla quale è accomunata quella pregiustiziale
esercitata in posizione di indipendenza ed autonomia dagli avvocati
dello Stato, dovrebbe far estendere anche ad essi la facoltà di
portare armi senza licenza, giustificata dalla esposizione ad un
rischio a causa delle funzioni svolte per lo Stato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sostenere la inammissibilità della questione, in quanto
la denunciata violazione degli artt. 102 e 103 della Costituzione
potrebbe essere presa in considerazione solo per i magistrati
amministrativi e della Corte dei conti, ma non per gli avvocati dello
Stato, categoria alla quale appartiene il ricorrente; inoltre la
questione sarebbe infondata in riferimento al principio di
eguaglianza, giacché i rischi per l'incolumità personale
giustificano l'attribuzione soltanto ai magistrati ordinari della
facoltà di portare armi senza il rilascio della licenza e senza
oneri economici.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
investe, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione,
la mancata estensione della facoltà di portare armi senza licenza,
prevista soltanto per i magistrati ordinari pure temporaneamente
fuori ruolo (art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36),
anche ai magistrati amministrativi e della Corte dei conti ed agli
avvocati dello Stato, categoria, quest'ultima, alla quale appartiene
il ricorrente nel giudizio principale;
che la disposizione denunciata, estendendo a tutti i
magistrati ordinari - la facoltà in precedenza prevista, oltre che
per soggetti titolari di funzioni di polizia, anche per i pretori e
per i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di
istruzione (art. 73 del regio decreto n. 635 del 1940) - di portare
armi senza licenza, ha tenuto conto delle situazioni di pericolo che
hanno riguardato i magistrati ordinari, in considerazione della
esposizione a rischio determinata dall'esercizio delle loro funzioni;
che la facoltà di portare armi senza licenza, attribuita
soltanto ai fini della difesa personale, non costituisce tuttavia una
attribuzione inerente allo stato giuridico ed alla correlativa
equiparazione fra diverse categorie di dipendenti pubblici, ma si
giustifica in relazione all'esercizio di determinate funzioni, che
possono esporre a rischio chi ne sia investito: situazioni, queste,
che il legislatore, con una valutazione non irragionevole, anche in
considerazione di quanto si è concretamente verificato, ha ritenuto
che riguardino i magistrati ordinari, ai quali tra l'altro è
attribuita l'iniziativa e la giurisdizione penale, e non invece altre
categorie che, come gli avvocati dello Stato, svolgono una funzione
del tutto diversa, pur se inerente all'amministrazione della
giustizia;
che, d'altra parte, non manca la possibilità di ottenere il
rilascio della licenza in esenzione dal pagamento della tassa di
concessione governativa quando sussistano specifiche situazioni che
possono comportare rischi, da valutare nei singoli casi, dipendenti
dall'attività svolta (art. 7, comma 2, della legge n. 36 del 1990 e
art. 74 del regio decreto n. 635 del 1940);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge
21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 103 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte