Art. 23
[1](Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).
[2]Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformita' della tabella B annessa al presente testo unico.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti