Ordinanza n. 367/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1988
dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Ruggeri
Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, iscritta al n. 69 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa in data
5 dicembre 1988 (R.O. n. 69 del 1989), nel procedimento civile
vertente tra Ruggeri Salvatore ed altra e Baglioni Giovanna, per
convalida di sfratto di immobile destinato ad uso diverso da
abitazione, con istanza di emissione di ordinanza di immediato
rilascio ex art. 665 del codice di procedura civile in caso di
opposizione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 665 del codice di procedura civile che prevede appunto
l'emissione di una ordinanza non impugnabile di rilascio
immediatamente esecutiva nel caso in cui l'opposizione dell'intimato
non sia fondata su prova scritta;
che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbero violati
gli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto si oblitera il giusto
equilibrio fra diritto di agire e diritto di difendersi in giudizio,
nonostante la previsione, quale condizione ostativa della emissione
dell'ordinanza di cui trattasi, di gravi motivi;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n.
238 del 1975), il procedimento in questione è adeguatamente
giustificato dalla specialità della materia e dalla peculiarità
degli interessi da tutelare e che le sue caratteristiche non ledono
il diritto della difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
né creano disparità di trattamento tra coloro che utilizzano la
procedura ordinaria e coloro che ricorrono alla procedura speciale,
la quale soddisfa esigenze di rapidità ed immediatezza;
che, peraltro, l'ordinanza de qua può non essere emessa nel
caso di sussistenza di gravi motivi discrezionalmente valutati dal
giudice e alla mancata immediata impugnazione, nel procedimento
interinale, si sopperisce nel giudizio di merito che prosegue in
forma ordinaria, a cognizione piena e con possibilità di svolgimento
ampio ed integrale di tutte le prospettazioni difensive (sentenza n.
94 del 1973);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 665 del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal
Pretore di La Spezia con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte