Ordinanza n. 367/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con
ordinanza del 21 novembre 2001, iscritta al n. 91 del registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, 1ª serie speciale, n. 11, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione di due degli imputati nel
procedimento a quo;
Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Fabio La Rotonda per le parti private.
Ritenuto che con Ordinanza emessa il 21 novembre 2001 il giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare
l'udienza preliminare del giudice che abbia già valutato la
posizione degli imputati in altro processo definito con sentenza a
seguito di giudizio abbreviato "nei confronti di coimputati
concorrenti necessari" nel medesimo reato;
che il giudice a quo premette di aver giudicato con il rito
abbreviato dodici persone imputate di traffico illecito e di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope; di avere dichiarato, nell'ambito dello
stesso procedimento, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
presentata dal pubblico ministero nei confronti di altri dieci
imputati concorrenti negli stessi reati e, a seguito di nuova
richiesta del pubblico ministero, di aver fissato udienza preliminare
nei confronti di tali imputati;
che nelle more del procedimento la Corte ha dichiarato con
sentenza n. 224 del 2001 l'illegittimità costituzionale dell'art. 34
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità
alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che
abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata,
nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto;
che, a seguito di tale decisione, il rimettente ha presentato
dichiarazione di astensione per gravi ragioni di convenienza, per
avere già valutato con sentenza in altro procedimento la posizione
dei coimputati concorrenti necessari, ma che l'astensione non è
stata accolta dal Presidente del Tribunale;
che il giudice a quo ritiene che dalla sentenza n. 224 del
2001 - con la quale la Corte ha affermato che, dopo le profonde
modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, "la
decisione assunta al termine dell'udienza preliminare ha valore
equiparabile al giudizio, trattandosi di una valutazione di merito
priva "di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano
tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato
degli atti " - discende che ora tale decisione è "pregiudicante
rispetto a decisioni successive di merito nell'ambito dello stesso
processo e pregiudicabile rispetto a precedenti decisioni già
assunte";
che il rimettente rileva peraltro che con la sentenza n. 113
del 2000 la Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza,
ha precisato che nelle ipotesi di concorso di persone nel reato
l'aver pronunciato sentenza nei confronti di alcuno dei concorrenti
non rende per ciò stesso il giudice incompatibile al successivo
giudizio nei confronti degli altri, in quanto all'unitarietà delle
figure di concorso fa riscontro una pluralità di condotte
distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti;
che, tuttavia, "l'incompatibilità si può verificare [...]
nelle situazioni estreme individuate dalla sentenza n. 371 del 1996"
in relazione alla posizione dei concorrenti necessari di un reato
associativo, mentre nelle altre ipotesi di concorso di persone nel
reato la tutela del giusto processo è assicurata, ove sussista in
concreto pregiudizio per l'imparzialità del giudice, dagli istituti
dell'astensione ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen.,
nell'interpretazione che ne è stata data dalla sentenza n. 113 del
2000, e della ricusazione;
che il giudice a quo ritiene di trovarsi proprio in presenza
di una situazione equiparabile a quella presa in esame dalla Corte
con la menzionata sentenza n. 371 del 1996, in quanto dovrebbe
celebrare l'udienza preliminare nonostante abbia pronunciato, nei
confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato
associativo, sentenza con la quale ha già valutato la posizione
degli odierni imputati;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto: con
l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto alla
"situazione oramai identica" per cui è già stata dichiarata, con la
sentenza n. 371 del 1996, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 34 cod. proc. pen; con l'art. 24 Cost., perché lede il
diritto di difesa dell'imputato, compromesso dalla precedente
valutazione effettuata nella sentenza di condanna; con l'art. 111
Cost., perché i principi di imparzialità e terzietà vengono ad
essere sacrificati "dalla naturale propensione [del giudice] a tener
fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima
res iudicanda";
che nel giudizio si sono costituiti due imputati nel
procedimento a quo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio La
Rotonda, che ha depositato note difensive a sostegno
dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale,
richiamandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione.
Considerato che il giudice a quo chiede a questa Corte una
pronuncia che estenda la sfera di operatività dell'istituto
dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice, chiamato a
celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati,
abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei
confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato;
che, sia con la sentenza n. 224 del 2001, richiamata dal
rimettente, sia con la successiva sentenza n. 335 del 2002, questa
Corte ha affermato che l'udienza preliminare è divenuta "un momento
di "giudizio " e quindi, ove ne sussistano i presupposti, rientra
"pianamente nelle previsioni dell'art. 34 del codice che dispongono
per l'appunto l'incompatibilità a giudicare del giudice che abbia
già giudicato sulla medesima res iudicanda";
che, in caso di concorso di persone nel reato, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte alla comunanza
dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte
distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare
oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, salve
le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e
n. 241 del 1999 e precisate da successive decisioni (v., in
particolare, la sentenza n. 113 del 2000), che giustificano
l'operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le
funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti
diversi;
che nel caso di specie non si versa nella peculiare
situazione individuata dal rimettente con riferimento alla sentenza
n. 371 del 1996, posto che la posizione dei concorrenti nel medesimo
reato, già oggetto di precedente valutazione, non costituisce
"elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato
contestato agli altri concorrenti";
che non vi è pertanto motivo di discostarsi dall'indirizzo,
costantemente seguito da questa Corte, secondo cui la sfera di
applicazione dell'istituto dell'incompatibilità si riferisce a
situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si
verificano all'interno del medesimo procedimento (v. da ultimo
sentenze n. 283 e n. 113 del 2000 e ordinanza n. 441 del 2001,
nonché le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997), mentre, se il
pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività
compiute in un procedimento diverso, il principio del giusto processo
trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della
ricusazione, "anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze
di imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica a
posteriori e in concreto" (v. da ultimo, in una situazione speculare
a quella oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 441 del 2001 e
le precedenti decisioni in materia ivi richiamate);
che in particolare, al fine di porre rimedio all'eventuale
pregiudizio per l'imparzialità del giudice dell'udienza preliminare
denunciato dal rimettente, soccorrono gli istituti della astensione
per "altre gravi ragioni di convenienza", estesa alle funzioni
giurisdizionali legittimamente svolte in altro procedimento alla
stregua dell'interpretazione riservata dalla sentenza n. 113 del 2000
all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., e della
ricusazione, alla quale, a seguito della sentenza n. 283 del 2000, si
può fare ricorso anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia già
espresso in un diverso procedimento una valutazione di merito sullo
stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;
che pertanto, tenuto conto della diversa sfera di
operatività degli istituti dell'incompatibilità e
dell'astensione-ricusazione, egualmente preordinati alla piena tutela
del principio del giusto processo, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte