Ordinanza n. 368/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51d.P.R. 597/1973
- art. 58d.P.R. 597/1973
- art. 5d.P.R. 597/1973
- art. 10d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, 10, 51 u.c.
e 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con
ordinanze emesse il 29 ed il 21 settembre 1981 dalla Commissione
tributaria di 1° grado di Biella e il 15 aprile 1985 dalla
Commissione tributaria di 1° grado di Novara, iscritte
rispettivamente ai nn. 122 e 123 del registro ordinanze 1982 e al n.
737 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 192 e 185 dell'anno 1982 e n. 12/ prima serie
speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato dalla società
semplice immobiliare Sant'Anna ed avente ad oggetto il mancato
riconoscimento della deducibilità degli interessi passivi esposti
dalla stessa nella dichiarazione dei redditi, la Commissione
tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 21 settembre
1981 (Reg. ord. 123/1982) sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 51, ultimo comma, e 58 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597;
che la Commissione denunciava le citate disposizioni relative al
reddito d'impresa perché non applicabili alla determinazione del
reddito delle società semplici, con la conseguente indeducibilità
per le stesse degli interessi passivi, dando luogo così, a suo
avviso, ingiustificatamente, all'"unico caso di indeducibilità degli
stessi, sia per quanto riguarda le società di persone sia per quanto
riguarda le società di capitale";
che ciò sembrava, alla Commissione, in contrasto con gli artt.
3 e 53 Cost. in quanto lesivo dei principi di eguaglianza e della
tassazione secondo l'effettiva capacità contributiva;
che, nel corso di un giudizio iniziato dalla società semplice
immobiliare Nilau ed avente ad oggetto la deducibilità, da parte
della società o dei singoli componenti, degli interessi passivi
dipendenti da mutuo garantito da ipoteca su immmobili, la stessa
Commissione tributaria di primo grado di Biella, con ordinanza del 29
settembre 1981 (Reg. ord. n. 122 / 1982) sollevava questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597;
che la Commissione riteneva che le citate norme, impedendo la
detrazione degli interessi passivi dipendenti da mutuo ipotecario
documentato, tanto alle società semplici, per la mancanza di
testuale disposizione al riguardo, quanto alle singole persone
fisiche componenti la società, per la diversa identità soggettiva
di queste ultime rispetto al soggetto d'imposta, violassero i
principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva
(art. 53 Cost.), costituendo, a suo dire, la suddetta deducibilità
principio generale valevole in ogni caso;
che gli artt. 5 e 10 del citato d.P.R. venivano denunciati per
gli stessi motivi anche dalla Commissione tributaria di primo grado
di Novara, con ordinanza del 15 aprile 1985 (reg. ord. 737/1985) nel
corso di un giudizio instaurato da Peretti Gianfranco e Milesi Maria
Elena avverso la cartella esattoriale relativa al recupero a
tassazione IRPEF per l'anno 1980;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata
dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi, ad eccezione di
quello promosso con ordinanza del 21 settembre 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Biella, chiedeva che le questioni
proposte fossero dichiarate infondate;
Considerato che le tre ordinanze concernono sostanzialmente le
medesime questioni, affermandosi dalle stesse sotto differenti
profili, che in violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.)
e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) sarebbe esclusa la
deduzione degli interessi passivi relativamente ai redditi della
società semplice: pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con unico provvedimento;
che, in particolare, l'ordinanza n. 123/1982 ha denunciato in
proposito gli artt. 51, ultimo comma, e 58 del d.P.R. 29 settembre
1973 n. 597 sul presupposto che la seconda di dette norme
consentirebbe la deduzione in esame soltanto se trattasi di reddito
di impresa, e che tale sarebbe unicamente quello delle società in
nome collettivo e in accomandita semplice, con esclusione della
società semplice;
che evidente è l'erroneità dell'accennato presupposto,
giacché il cit. art. 58 ha contenuto precettivo del tutto differente
da quello accolto dal giudice a quo, disponendo che non possono
essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente quegli
interessi passivi che lo stesso art. 58 non consente di computare ai
fini della determinazione del reddito di impresa;
che la qualificazione di reddito d'impresa in relazione all'art.
51 richiede che debba trattarsi, sotto l'aspetto oggettivo, di
reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali, intendendo
per tale quello proveniente dalla professione abituale, ancorché non
esclusiva, delle attività di cui all'art. 2195 del codice civile,
anche se non organizzate in forma d'impresa, ovvero che vi sia, sotto
l'aspetto soggettivo, una espressa previsione legislativa per
l'applicazione della disciplina in questione, come avviene per il
reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
ancorché esercitanti attività diverse da quelle indicate nel
suddetto articolo;
che il reddito delle società semplici non risponde a nessuno
dei due requisiti, in quanto, da un lato, esse non esercitano
un'attività commerciale, e, dall'altro, non rientrano nei due tipi
di società previsti dall'ultimo comma dell'art. 51;
che nella denunciata disciplina non è dato ravvisare alcuna
ingiustificata disparità di trattamento tra le società semplici e
le altre società di persone, trattandosi di tipi diversamente
regolati dal codice civile, il che non irrazionalmente si riflette
anche nel campo tributario;
che peraltro va precisato che la citata norma dell'art. 51, la
quale attrae nell'ambito del reddito di impresa anche quelli delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice non esercitanti
attività commerciale, ha formato oggetto di serie critiche ed è
stata sospettata di incostituzionalità (appunto non è stata
riportata dal corrispondente art. 51 del recente d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi che
entrerà in vigore il 1° gennaio 1988 e avrà effetto per il periodo
successivo al 31 dicembre 1987): sicché sarebbe sicuramente
impossibile estenderne la portata anche alla società semplice che
per definizione, senza eccezione alcuna, si caratterizza per il fatto
di non esercitare attività commerciale;
che, inoltre, non può condividersi l'affermazione dei giudici a
quibus, secondo cui tale deduzione corrisponderebbe ad un regola
generale del nostro ordinamento: la deduzione è infatti ammessa
soltanto nei casi e con le modalità stabilite di volta in volta
discrezionalmente dal legislatore, ciò che risulta, tra l'altro,
inequivocabilmente dal cit. art. 58, il quale nella determinazione
del reddito d'impresa la ammette soltanto in alcune ipotesi e per un
ammontare stabilito, nonché dallo stesso art. 10, d.P.R. 597 del
1973, il quale, dopo aver subito varie modificazioni, impone varie
condizioni e limitazioni per la deducibilità dal reddito complessivo
degli oneri sostenuti dal contribuente;
che pertanto non ha fondamento neppure la dedotta disparità di
trattamento fra società semplice e persone fisiche data la evidente
diversa natura dei soggetti;
che, peraltro, spetta al giudice a quo stabilire in via
interpretativa se, in relazione all'ampia previsione degli artt. 5 e
10 e dato il minimo grado di autonomia patrimoniale della società
semplice (inferiore a quello della società in nome collettivo e in
accomandita semplice), la deduzione in questione non possa essere
operata proporzionalmente al reddito complessivo di ogni socio come
espressamente ora stabilisce l'art. 10 n. 3 del cit. d.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (norma non direttamente applicabile, come già
si è detto, in base al disposto dell'art. 136 dello stesso d.P.R.,
ma eventualmente rilevante in sede ermeneutica);
che conclusivamente, le due questioni sollevate in questo
giudizio si presentano per le ragioni sopra dette manifestamente
prive di giuridico fondamento;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 58 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 e quella degli artt. 5 e 10 dello stesso
d.P.R., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Biella e di Novara con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte