Ordinanza n. 368/1989
Altra decisione · depositata il 27/06/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 38Costituzione
- art. 52legge 88/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2033 del
codice civile e 80 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), promosso con
ordinanza emessa il 4 novembre 1988 dal Pretore di La Spezia nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Dini Renato ed altri e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Dini Renato ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 4
novembre 1988 (R.O. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2033 del codice civile e 80
del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, nella parte in cui
stabiliscono che il divieto di ripetizione di somme percepite in
buone fede debba valere solo in caso di pagamento indebito derivante
da errore nel provvedimento originario di assegnazione della pensione
e non anche allorché il carattere di indebito della pensione sia
determinato dal sopravvenire di fatti parzialmente o totalmente
estintivi del diritto;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, privandosi il pensionato di parte
del trattamento previdenziale, peraltro già speso;
che le parti costituitesi nel giudizio hanno chiesto una
sentenza interpretativa di rigetto, considerando applicabile alla
fattispecie l'art. 80, terzo comma, del regolamento o quanto meno la
declaratoria di illegittimità costituzionale;
che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'inammissibilità della questione essendo impugnato un atto
amministrativo;
Considerato che, nelle more, a regolare la materia è intervenuto
l'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che quindi si impone un
nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua della nuova
normativa, per cui gli atti vanno restituiti al giudice remittente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina restituirsi gli atti al Pretore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte