Ordinanza n. 368/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D.
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre
1993 dal Tribunale di Marsala sul reclamo proposto da Giacalone
Benedetto, n. q., iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il Tribunale di Marsala - con riferimento agli artt.
3 e 36 Cost. - ha sollevato (con ordinanza del 7 dicembre 1993)
questione incidentale di legittimità costituzionale artt. 39 e 91
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui
non prevedono che il compenso al curatore, nel caso di fallimento
privo di attivo o di irripetibilità nei confronti del creditore
istante e del debitore, venga posto a carico dell'erario;
che il fallimento è assimilabile a quei procedimenti di tipo
ufficioso (come il processo penale), i quali, a differenza dei
procedimenti di tipo dispositivo, impongono la necessaria
anticipazione delle spese da parte dell'erario;
che nel caso di fallimenti incapienti il compenso del curatore,
ancorché assimilabile ai compensi dovuti agli ausiliari del giudice
(quali il custode, il perito, l'interprete), resta privo di copertura
con conseguente disparità di trattamento del curatore rispetto a
quest'ultimi, che vengono sempre e comunque retribuiti, restando a
carico dell'erario il costo dei compensi anticipati; che analoga
disparità di trattamento sussiste nei confronti di avvocati e
procuratori chiamati al gratuito patrocinio, la cui attività
professionale è comunque compensata;
che d'altra parte vi è anche violazione dell'art. 36 Cost.
secondo cui ogni prestazione di lavoro, se non volontariamente
eseguita per scopi di liberalità, impone una giusta retribuzione il
cui conseguimento la legge ordinaria non può in alcun modo
ostacolare o vietare;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata richiamando
in particolare la sentenza n. 302 del 1985 di questa Corte;
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 91 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 con riferimento agli artt. 3 e
36 Cost. sotto gli stessi profili dedotti dal giudice rimettente è
già stata dapprima dichiarata non fondata con sentenza n. 302 del
1985 e successivamente - con riferimento all'art. 3 (oltre che
all'art. 97) Cost. - è stata ritenuta manifestamente infondata con
ordinanza n. 488 del 1993;
che il giudice rimettente - pur censurando anche l'art. 39 r.d.
n. 267/42 cit., che però non comporta alcun ampliamento dei termini
della questione - non svolge argomenti nuovi o diversi;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 39 e 91 R.D. 16 marzo 1942 n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale di Marsala con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte