Ordinanza n. 368/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 525/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 14/1991
- art. 3legge 27/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge 10 ottobre 1996, n. 525 (Norme in materia di personale
amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle
magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
1998 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna,
sezione staccata di Parma, sul ricorso proposto da Caterina Galdiero
ed altri contro il Ministero delle finanze ed altra, iscritta al n.
313 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti l'atto di costituzione di Caterina Galdiero ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'avvocato Guglielmo Saporito per Caterina Galdiero ed altri
e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni ufficiali
giudiziari e assistenti degli uffici unici notifiche per ottenere
l'accertamento del diritto all'adeguamento periodico del compenso
mensile loro attribuito dall'art. 1, comma 1, della legge 15 gennaio
1991 n. 14, il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, con ordinanza emessa il
27 gennaio 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996 n. 525 (Norme in
materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e
giustizia e delle magistrature speciali), nella parte in cui,
disponendo che alle indennità attribuite al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.
221, ed al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla
legge 15 febbraio 1989, n. 51, si applica il meccanismo di
adeguamento periodico stabilito per il personale di magistratura
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non prevede che lo
stesso meccanismo di adeguamento periodico si applichi al compenso
mensile percepito dagli ufficiali e dagli aiutanti ufficiali
giudiziari;
che la legge n. 14 del 1991 ha attribuito al personale degli
uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1
gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure
fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nel settore; tale compenso,
secondo il giudice rimettente, sarebbe sostanzialmente identico
all'indennità giudiziaria, originariamente attribuita ai soli
magistrati (art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27), poi estesa
al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge n. 221
del 1988) ed al personale amministrativo delle magistrature speciali
(legge n. 51 del 1989);
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma denunciata
determinerebbe, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una
ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di personale
in precedenza equiparate; in particolare per i coadiutori addetti ai
medesimi uffici notificazioni, esecuzioni e protesti opererebbe
l'adeguamento automatico della indennità loro spettante, essendo
stati essi compresi tra i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria
(legge 16 ottobre 1991, n. 321), mentre gli ufficiali giudiziari e
gli aiutanti ufficiali giudiziari non usufruirebbero di un eguale
adeguamento della indennità loro attribuita, perché l'art. 1 della
legge n. 525 del 1996 non richiama anche l'art. 1 della legge n. 14
del 1991;
che, inoltre, la mancata estensione del medesimo meccanismo di
adeguamento automatico di tale indennità determinerebbe la
violazione del diritto ad una retribuzione sufficiente (art. 36
Cost.) e contrasterebbe con l'esigenza di assicurare il buon
andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i
ricorrenti nel giudizio principale, per sostenere le ragioni a
sostegno dell'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, giacché viene
proposto un raffronto tra categorie di dipendenti non omogenee,
ciascuna delle quali ha un differente meccanismo di determinazione
del proprio trattamento retributivo;
che in prossimità dell'udienza sia la difesa della parte privata
sia l'Avvocatura hanno depositato memorie per ribadire ed illustrare
ulteriormente gli argomenti posti a sostegno delle loro conclusioni.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe la
mancata applicazione al compenso che la legge 15 gennaio 1991, n. 14
ha attribuito, dal 1 gennaio 1990, agli ufficiali giudiziari e agli
aiutanti ufficiali giudiziari, del meccanismo di adeguamento
periodico previsto per l'indennità corrisposta ai magistrati
dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ed esteso in via
temporanea, fino al 31 dicembre 1993, all'indennità attribuita al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed al personale
amministrativo delle magistrature speciali dall'art. 1, comma 1,
della legge 10 ottobre 1996, n. 525;
che il compenso mensile attribuito agli ufficiali giudiziari e
agli aiutanti ufficiali giudiziari è stato introdotto e determinato
con modalità diverse rispetto all'indennità speciale attribuita al
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, essendo tale
compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle
vicende successive, compiutamente compreso nell'ambito della
contrattazione collettiva, mentre l'indennità per il personale delle
cancellerie e segreterie è stata determinata direttamente dalla
legge (art. 1 della legge n. 221 del 1988, che rinvia alla tabella
allegata) o percentualmente commisurata all'ammontare di
un'indennità legislativamente fissata (art. 2 della stessa legge);
che la questione riguarda uno solo degli elementi che compongono
il trattamento economico complessivo degli ufficiali giudiziari e
degli aiutanti ufficiali giudiziari, che è oggetto di una
complessiva, specifica ed autonoma disciplina: caratterizzata, per un
verso, dalla garanzia di un trattamento minimo stipendiale
parametrato sui livelli retributivi, considerati corrispondenti,
dell'amministrazione giudiziaria, per l'altro verso dalla percezione
di ulteriori emolumenti determinati in misura percentuale rispetto ai
proventi derivanti dall'attività svolta e dagli atti compiuti, ciò
in correlazione con il particolare stato giuridico degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, diverso da quello
della generalità dei dipendenti dell'amministrazione della
giustizia, tra i quali sono stati invece inseriti, modificando il
loro precedente stato giuridico, i coadiutori addetti agli uffici
notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari (legge
16 ottobre 1991, n. 321), i quali ricevono il medesimo trattamento
del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
che la non omogeneità tra le categorie di dipendenti e la
diversità dei meccanismi di determinazione dei rispettivi
trattamenti retributivi che il giudice rimettente pone a raffronto
rendono non priva di giustificazione la differente disciplina anche
quanto all'adeguamento periodico di una delle componenti del sistema
retributivo;
che non può essere invocato l'art. 36 della Costituzione,
perché la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione
devono essere valutate non in relazione ai singoli elementi che
compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione
nel suo complesso (sentenza n. 15 del 1995 e n. 164 del 1994); né
d'altra parte la disposizione costituzionale garantisce la
indicizzazione degli elementi retributivi (sentenza n. 15 del 1995);
che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione
(art. 97 Cost.) non può essere richiamato per conseguire
miglioramenti del trattamento economico (sentenza n. 273 del 1997;
ordinanza n. 205 del 1998);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 10 ottobre 1996, n.
525 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di
grazia e giustizia e delle magistrature speciali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di
Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte