Ordinanza n. 368/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 16d.lgs. 46/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), nel testo modificato dal d.l. 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal
Tribunale di Forlì, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione di terzo
all'esecuzione esattoriale promosso nei confronti di un
concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il Tribunale
di Forlì, con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 e pervenuta in
cancelleria il 7 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, "nella parte
in cui prevede che il titolo di proprietà opposto dal terzo avverso
la pretesa creditoria dell'ente impositore debba avere data certa
anteriore non al pignoramento ma all'anno cui si riferisce il tributo
iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva";
che il giudice remittente premesso che il tributo rimasto
inevaso dal debitore era stato iscritto a ruolo nel 1995 ed era
relativo a un credito fiscale di un anno antecedente - riferisce che
l'ufficiale esattoriale aveva proceduto in data 22 aprile 1998 al
pignoramento di alcuni beni mobili rinvenuti nell'abitazione del
debitore e che i beni staggiti erano stati rivendicati dal terzo
opponente, il quale, a sostegno del proprio diritto di proprietà,
aveva prodotto un contratto registrato di comodato, stipulato in data
22 dicembre 1997;
che il Tribunale di Forlì ritiene che l'elemento temporale
imposto dalla norma (l'anteriorità della reclamata proprietà del
terzo rispetto all'anno di insorgenza del tributo) attinga la sfera
della occasionalità e come tale sfugga alla previsione e al
controllo del terzo proprietario: di qui l'incostituzionalità, in
parte qua, della norma denunciata, atteso che l'esistenza di un
debito tributario pregresso da un lato resterebbe ignota al
proprietario, dall'altro assurgerebbe ad elemento essenziale per la
inopponibilità del titolo di proprietà al creditore pignorante,
preferito nel vincolare e sottrarre beni anche in danno del terzo
proprietario solo perché questi ha trasferito la detenzione di
propri beni ad un contribuente moroso, ignaro della situazione
debitoria di costui;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della
questione, ribadendo la richiesta in una memoria depositata in
prossimità della camera di consiglio;
che la ragione di inammissibilità, precisata nella memoria,
risiederebbe nel fatto che, a fronte dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con cui è stata sostituita
l'intera disciplina del titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 che
contiene la disposizione denunciata, il giudice remittente non
avrebbe svolto alcuna deduzione in ordine alla eventuale residua
applicabilità della disposizione previgente;
che, nel merito, la difesa erariale richiama i precedenti di
questa Corte con cui sono state respinte analoghe questioni (sentenza
n. 351 del 1998; ordinanza n. 455 del 2000), sul rilievo che una
disciplina dei limiti in ordine alla prova della proprietà di beni
pignorati nella casa del contribuente moroso, diversa da quella
prevista per la comune esecuzione forzata, sarebbe giustificata, in
relazione alle specifiche finalità del procedimento di esecuzione
esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza
di escludere la possibilità di fraudolente elusioni stabilendo la
sostanziale inopponibilità al fisco di atti di alienazione,
successivi al sorgere dell'obbligazione tributaria, di beni che
permangono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui
appartenenti.
Considerato che l'ordinanza di rimessione investe l'art. 65 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - nel testo anteriore alla
sostituzione operata dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
ancora applicabile nel giudizio a quo, essendo la procedura
esecutiva, sulla quale si è innestato l'incidente di cognizione, in
corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (v.
art. 36, comma 9, d.lgs. cit., nonché ordinanza n. 28 del 2001) -
nella parte in cui, dettando una norma destinata ad operare anche nel
giudizio di opposizione promosso dal terzo, prevede che il titolo
dell'appartenenza del bene a persona diversa dal debitore, di fronte
al quale soltanto si arresta l'attività dell'ufficiale esattoriale
procedente, debba essere "di data anteriore all'anno cui si riferisce
il tributo iscritto a ruolo", anziché semplicemente al pignoramento;
che, pur in presenza di una costante lettura
giurisprudenziale della norma denunciata, secondo cui il contratto di
comodato dei beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente
moroso non è sufficiente a dimostrare il diritto di proprietà del
terzo opponente sui medesimi beni, provandone solo l'affidamento, il
giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale
concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si
afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare
l'esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneità e della
sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della
proprietà dei beni;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale si palesa manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Forlì con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
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