Ordinanza n. 368/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del
codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento
penale, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Ancona con ordinanza del 2 agosto 2001, iscritta al n. 933 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 2 agosto 2001 il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta
di incidente probatorio possa essere presentata nella fase delle
indagini preliminari anche quando i relativi termini sono già
scaduti;
che il rimettente premette che aveva accolto una richiesta di
incidente probatorio presentata da persone sottoposte alle indagini
sul presupposto che si trattava di perizia che, se disposta nel
dibattimento, ne avrebbe potuto determinare una sospensione superiore
a sessanta giorni, e che nel corso dell'udienza fissata per
l'espletamento dell'incidente probatorio il pubblico ministero, dopo
aver chiesto la proroga del termine delle indagini preliminari, aveva
comunicato che il termine era già scaduto da tempo;
che il giudice a quo rileva che il provvedimento di
ammissione dell'incidente probatorio dovrebbe essere revocato, in
quanto a norma degli artt. 392, comma 1, e 393, comma 1, cod. proc.
pen. l'incidente può essere chiesto solo "nel corso" ed "entro i
termini" delle indagini preliminari;
che ad avviso del rimettente la situazione in esame non
rientra nella sfera di operatività della sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 1994, che ha esteso alla fase dell'udienza
preliminare la possibilità di chiedere ed eseguire l'incidente
probatorio, ma nel caso di specie sussisterebbero le medesime ragioni
che avevano allora indotto la Corte ad accogliere la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen;
che il giudice a quo ritiene violati gli artt. 3 e 24 Cost.,
in quanto i termini di decadenza stabiliti dalla disciplina censurata
sarebbero "privi di ogni ragionevole giustificazione e lesivi del
diritto alla prova e, quindi, dei diritti di azione e difesa";
che, in particolare, dopo l'intervento della Corte
costituzionale sarebbe irragionevole che l'incidente probatorio possa
essere chiesto sia in pendenza dei termini per le indagini
preliminari, sia dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma non nella
fase intermedia;
che la disciplina censurata sarebbe in contrasto anche con
l'art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la
persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa, in quanto l'indagato, ove
venga "tardivamente a conoscenza delle indagini, è costretto ad
attendere la richiesta di rinvio a giudizio prima di poter avanzare
quella di incidente probatorio";
che sarebbero inoltre violati gli artt. 3 e 111, secondo
comma, Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento e
della lesione del principio di parità tra le parti, in quanto,
mentre il pubblico ministero, conoscendo lo sviluppo delle indagini
preliminari, può presentare in ogni momento richiesta di incidente
probatorio, per la persona sottoposta alle indagini il termine per la
richiesta verrebbe a dipendere dal momento della conoscenza della
pendenza del procedimento, con il rischio di perdere la possibilità
di ricorrere a un mezzo istruttorio "indispensabile per
l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari
all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto
delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente
perduta" (sentenza n. 77 del 1994);
che tale preclusione non potrebbe ritenersi compensata dalle
facoltà riconosciute all'indagato dall'art. 415-bis cod. proc. pen.,
dal momento che tale norma non prevede alcun obbligo del pubblico
ministero di compiere le indagini eventualmente richieste
dall'imputato e di acquisire prove utilizzabili in dibattimento;
che la possibilità di chiedere l'incidente probatorio in
udienza preliminare non eliminerebbe l'interesse dell'indagato a
presentare anticipatamente la relativa richiesta per dimostrare
subito la propria innocenza;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che l'Avvocatura rileva, in particolare, che, anche a seguito
degli interventi della Corte costituzionale, il sistema offre già
rimedi adeguati per i casi di assoluta "urgenza", dal momento che
l'incidente probatorio può essere espletato anche nella fase
dell'udienza preliminare e nel predibattimento ex artt. 467 o 554
cod. proc. pen;
che con successiva memoria l'Avvocatura insiste sul rilievo
che, "se la funzione dell'incidente probatorio è quella
dell'acquisizione cautelare e anticipata della prova [...], non v'è
ragione nel caso all'esame [...] per temere una lesione del diritto
dell'imputato a far acquisire al processo le prove ritenute
opportune, atteso che tutte le prove sono previste dal legislatore
come normalmente acquisibili dinanzi al giudice del dibattimento".
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. in quanto
prevedono che l'incidente probatorio non possa essere chiesto, e
quindi ammesso, dopo la scadenza dei termini delle indagini
preliminari;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto determinerebbe la violazione del
diritto alla prova e, quindi, del diritto di difesa e del principio
della parità tra le parti;
che in particolare, dopo che questa Corte con la sentenza
n. 77 del 1994 ha reso possibile chiedere l'incidente probatorio
anche nel corso dell'udienza preliminare, ad avviso del rimettente
sarebbe del tutto privo di ragionevolezza che la richiesta di
incidente non possa essere presentata nella fase intermedia tra la
scadenza del termine delle indagini preliminari e l'inizio
dell'udienza preliminare;
che, in relazione ad una questione analoga a quella oggetto
del presente giudizio, la Corte ha avuto occasione di precisare
nell'ordinanza n. 118 del 2001 che la ratio dell'estensione operata
dalla sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell'esigenza di
"garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che
sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta" ove la necessità di
assicurare una prova indifferibile sorga "per la prima volta dopo la
richiesta di rinvio a giudizio", e che pertanto è il pericolo della
perdita irrimediabile della prova a imporne l'assunzione anticipata;
che, di conseguenza, da un lato, ove tale esigenza si
presenti tra la conclusione delle indagini e l'inizio dell'udienza
preliminare, "non potrebbe non essere assicurata alle parti, anche in
tale fase, la facoltà di richiedere l'assunzione della prova in via
di incidente; dall'altro sarebbe palesemente incongruo differire la
vocatio in ius per l'assunzione di una prova per la quale non sia
ravvisabile alcun pericolo nel ritardo";
che il caso oggi all'esame della Corte si riferisce ad una
perizia che dovrebbe essere assunta ex art. 392, comma 2, cod. proc.
pen., in quanto, se disposta nel dibattimento, ne determinerebbe
presumibilmente una sospensione superiore a sessanta giorni;
che la prova che il rimettente vorrebbe assumere con
incidente probatorio non è tra quelle suscettibili di essere esposte
al rischio di irrimediabile dispersione, mentre è esclusivamente in
considerazione di tale rischio che questa Corte ha ravvisato
l'esigenza di "garantire l'effettività del diritto delle parti alla
prova", a sua volta espressione del diritto di difesa;
che consentire l'assunzione mediante incidente probatorio di
prove non esposte al rischio di irrimediabile dispersione anche dopo
la scadenza del termine per le indagini preliminari comporterebbe una
profonda alterazione dei rapporti tra tale fase e il giudizio e una
irragionevole dilatazione della durata delle indagini e, quindi, dei
tempi del procedimento;
che, in assenza del pericolo di perdita irrimediabile della
prova, anche le censure prospettate dal rimettente in riferimento
agli artt. 3 e 111 Cost. si rivelano prive di fondamento;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata in riferimento a tutti i parametri evocati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte